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Fattura elettronica obbligatoria per il Comune che effettua il servizio idrico integrato

I corrispettivi devono essere fatti rientrare nella liquidazione e nel relativo versamento del trimestre solare a cui competono, prescindendo dal momento in cui si sia verificato l’incasso

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di Ciro D'Aries

La domanda

Se il Comune emette la bolletta/fattura elettronica per il servizio idrico, la relativa Iva diventerà subito esigibile? L’agevolazione prevista dal Dm 370/2000 riguarda solo la possibilità dell’annotazione complessiva delle bollette/fatture nel registro dei corrispettivi (si veda l’articolo 24 del decreto Iva, Dpr 633/1972) e la liquidazione e versamento trimestrale (a prescindere dal volume d’affari) dell’Iva entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre senza addebito interessi?
Inoltre, se il Comune si limita all’invio di avvisi di pagamento cartacei con allegato bollettino, può annotare queste operazioni all’atto dell’incasso sul registro corrispettivi senza emissione di fattura/bolletta, evitando di anticipare Iva (cioè versando solo l’Iva incassata)? In quest’ultimo caso, sarebbe esonerato il Comune, in base all’articolo 22 del Dpr 633/1972, dall’obbligo della fattura/bolletta elettronica e dalla certificazioni dei corrispettivi (Dpr 696/1996, articolo 2, comma 1, lettera qq)?
S. P. – Pisa

In base alla risposta 476/2019 dell'agenzia delle Entrate, le bollette emesse - tenendo luogo delle fatture - sono da considerare tali (cioè fatture) sotto ogni profilo (come già indicato dalla risoluzione 68/E/2018), e ciò implica che, con l’entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica, i soggetti che prestano il servizio idrico integrato sono tenuti all’emissione di fatture elettroniche: di conseguenza, l’emissione della fattura è divenuta un obbligo e non è più una scelta del contribuente.
L’assimilazione delle bollette/fatture alle fatture elettroniche non comporta l’abrogazione della normativa specifica dettata per i particolari settori disciplinati dal Dm 370/2000 e delle relative agevolazioni (in particolare, dagli articoli 2 e 4) che restano ancora applicabili. In particolare, resta applicabile la possibilità di annotare, in una delle modalità semplificate indicate dall’articolo 2, i relativi corrispettivi «non oltre il mese successivo a ciascun trimestre solare, con riferimento al giorno di effettuazione dell'operazione». Tali corrispettivi possono essere registrati seguendo una delle seguenti procedure:

1) annotazione dell’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi e delle bollette-fatture emesse in ciascun giorno nel registro previsto dall’articolo 24 del Dpr 633/1972 (registro dei corrispettivi);

2) annotazione di ogni singola bolletta-fattura emessa nel registro previsto dall’articolo 23 del Dpr 633/1972 (registro delle fatture);

3) per i soggetti «che utilizzano strumenti informatici ovvero si avvalgono di centri di elaborazione dati gestiti da terzi», annotazione dei totali delle distinte meccanografiche di fatturazione relative alle bollette-fatture emesse nel corso di ciascun trimestre solare.

L’articolo 4 prevede che, con riferimento alle liquidazioni periodiche concernenti le operazioni del Servizio idrico integrato, il saldo di queste (con le relative annotazioni da eseguire nei registri Iva) debba essere determinato entro il 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, termine entro il quale dev’essere eseguito il relativo versamento.Si evidenzia altresì che la soluzione alternativa prospettata (emissione di avvisi di pagamento cartacei con relativi bollettini allegati) risulta inapplicabile, oltre che per il fatto che sussiste l’obbligo di emissione della fattura (in formato elettronico tramite lo Sdi, sistema di interscambio, con conseguente esclusione della certificazione dei corrispettivi), anche in base alla ulteriore indicazione data nell’ultimo passaggio della risposta indicata, nel quale si evidenzia: «Resta ferma l’applicazione dell’articolo 4 del decreto, a norma del quale, ai fini delle liquidazioni periodiche» - che possono essere effettuate «entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, ed entro lo stesso termine deve essere eseguito il versamento della relativa imposta senza corresponsione degli interessi» - deve tenersi conto di «tutte le operazioni per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel trimestre solare», ancorché non riscossa, in forza dell’indicazione che i corrispettivi devono essere fatti rientrare nella liquidazione e nel relativo versamento del trimestre solare a cui competono, prescindendo dal momento in cui si sia verificato l’incasso.

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