Adempimenti

Fattura elettronica, la regolarizzazione del bollo non spetta al cessionario

La risposta a interpello 570: avviso dell’Agenzia al soggetto cedente o prestatore

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di Marco Magrini e Benedetto Santacroce

Per le fatture elettroniche inviate tramite Sistema di interscambio (Sdi) non in regola ai fini dell’imposta di bollo ove applicabile, il cessionario ricevente non deve procedere alla regolarizzazione tramite invio del documento all’agenzia delle Entrate dal momento che la regolarizzazione avviene in base alle nuove regole introdotte dal decreto legge Crescita (Dl 34/2019) con avviso da parte dell’Agenzia inviato al soggetto cedente o prestatore.

La risposta a interpello 570 del 30 agosto 2021 delle Entrate conferma quanto ipotizzato dall’istante (per il caso dei pubblici ufficiali e delle pubbliche amministrazioni) e quanto già si poteva ragionevolmente ritenere in generale sui coobbligati solidali per effetto dell’introduzione delle novità contenute nell’articolo 12-novies del Dl 34/2019 a valle dell’emanazione dei provvedimenti di attuazione. Viene così a definirsi una ripartizione delle regole concernenti la modalità di regolarizzazione dell’imposta di bollo omessa, fra quelle applicabili per le fatture elettroniche emesse tramite Sistema di interscambio e per le fatture che vengono ancora emesse in modalità analogica (cioè le fatture cartacee). Questa distinzione comporta anche una diversa ripartizione dell’onere di intervento e responsabilità fra emittente (cedente) e ricevente (cessionario) per le due fattispecie.

Tutto ciò a prescindere che si tratti di fatture irregolari emesse verso imprese (B2B), verso consumatori finali (B2C) o verso pubbliche amministrazioni (B2G) le quali operano nella doppia nella veste di pubblico ufficiale e di ordinario contribuente (quando non sono qualificabili come «Stato organo» in base all’articolo 8 del Dpr 642/1972).

Imposta di bollo nelle fatture

L’obbligo di assoggettamento ad imposta di bollo delle fatture, nella misura di 2 euro, deriva, in linea generale, dalla presenza di corrispettivi addebitati non soggetti ad Iva di importo complessivo superiore a 77,47 euro (articolo 13 della Tariffa, parte I e articolo 6 della tabella B, allegate al Dpr 642/1972), con solidarietà dell’obbligazione tributaria in capo al cedente e al cessionario anche se quest’ultimo è un consumatore finale.

Quindi sono esenti dall’imposta di bollo le fatture e gli altri documenti riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva stante l’alternatività dell’imposta di bollo rispetto all’Iva. Ad esempio, fermo restando il limite di 77,47 euro, sono soggette ad imposta di bollo le fatture emesse per prestazioni sanitarie esenti da Iva (articolo 10 Dpr 633/1972), mentre sono esenti da imposta di bollo le fatture emesse per cessioni intracomunitarie di beni (articoli 41, 42 e 58 del Dl 331/1993) in quanto operazioni assimilate ad operazioni imponibili.

Regolarizzazione fatture analogiche

Dove l’emissione delle fatture in modalità cartacea è ancora consentita (ad esempio contribuenti forfettari) o obbligatoria (ad esempio per prestazioni sanitarie alla persona), l’imposta può essere assolta con apposizione del contrassegno telematico o in modalità virtuale richiamando l’autorizzazione ottenuta dall’emittente con istanza all’agenzia delle Entrate (rispettivamente articoli 3 e 15 del Dpr 642/1972).

In questo caso le ordinarie procedure stabilite, dal Testo unico sull’imposta di bollo per la regolarizzazione della violazione continuano ad operare ed il ricevente la fattura irregolare:se pubblico ufficiale (articolo 19 del Dpr 642/1972), deve inviarla all’agenzia delle Entrate, entro trenta giorni dal ricevimento, affinchè venga pagata l’imposta non corrisposta e le sanzioni sulla violazione che quindi viene regolarizzata tramite procedura di recupero del fisco (articolo 31 del Dpr 642/1972) a carico del cedente responsabile della violazione;se altro contribuente in generale, deve presentarla all’agenzia delle Entrate, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, provvedendo alla regolarizzazione col pagamento della sola imposta (articolo 22 del Dpr 642/1972).

Regolarizzazione fatture elettroniche

Nelle fatture elettroniche emesse verso la pubblica amministrazione B2G (Dm 55/2013) o verso privati B2B e B2C (articolo 1 del Dlgs 127/2015), che transitano attraverso il sistema d’interscambio, l’imposta di bollo è dovuta solo con modalità virtuali traverso il procedimento stabilito dall’articolo 6, comma 2, del Dm 17 giugno 2014. In questo caso l’assolvimento opera con l’annotazione sulla fattura elettronica valorizzando a «SI» il campo «Bollo virtuale» contenuto all’interno del relativo tracciato record.

Il Dm 4 dicembre 2020 e il successivo provvedimento delle Entrate 34958/2021 hanno definito le procedure automatizzate di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, attraverso integrazione delle stesse quando mancanti dell’indicazione di assolvimento (seppure l’imposta risulti dovuta), nonché le modalità di comunicazione delle irregolarità per il recupero dell’imposta non versata, conseguenti alle novità introdotte dall’articolo 12-novies del Dl 34/2019. Nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta l’agenzia delle Entrate, trasmette al cedente/prestatore una comunicazione elettronica al suo domicilio digitale registrato nell’elenco Inipec, contenente l’ammontare dell’imposta e della sanzione amministrativa dovuta, ridotta ad un terzo (articolo 13, comma 1, Dlgs 471/1997), nonché degli interessi. Questa procedura, per il caso delle fatture elettroniche, neutralizza di fatto gli effetti della solidarietà stabiliti dall’articolo 22 del Dpr 642/1972 ed esclude il soggetto ricevente dall’attivazione di procedure o oneri di regolarizzazione.

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