Fattura elettronica con San Marino, gli obblighi per gli enti non commerciali
Le regole operative già dalla fase facoltativa dei nuovi adempimenti per cessioni e acquisti
Il periodo transitorio per la gestione delle fatture e note di variazioni elettroniche, emesse o ricevute, relativamente alle cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra l’Italia e San Marino è ormai partito. Queste nuove regole trovano applicazione, a partire dal 1° ottobre 2021, anche in riferimento agli enti non commerciali, pubblici e privati, compreso gli enti del Terzo settore, sia per le operazioni attinenti la loro sfera commerciale (cessioni e acquisti quali soggetti Iva), sia per gli acquisti per la sfera istituzionale in veste di consumatori finali, laddove l’ente risulti o meno titolare di partita Iva.
Per le prestazioni di servizi viene concessa la facoltà agli operatori soggetti passivi identificati nel territorio italiano di utilizzare la fattura elettronica per le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici sammarinesi che abbiano fornito il numero di identificazione Iva attribuito dal loro Ufficio tributario.
In tutto il periodo transitorio il sistema di fatturazione elettronica convive con la possibilità della fatturazione tradizionale, cartacea.
Il quadro di riferimento
La novità ha avuto introduzione con l’articolo 12 del Dl 34/2019 (decreto Crescita), poi convertito con modificazioni nella legge 58/2019, dove è stato previsto che gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, contenuti nel Dm 24 dicembre 1993 (soppresso dal 1° ottobre 2021), sono eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con apposito ulteriore decreto del Mef, tenuto conto degli accordi con lo Stato di San Marino (mediante lo scambio di note diplomatiche in data 26 maggio 2021), nonché sulla base di un provvedimento dell’agenzia delle Entrate, che fissa le regole tecniche. Restano comunque applicabili gli esoneri stabiliti dalle norme specifiche in riferimento alla fatturazione elettronica. Vengono così modernizzate le procedure di fatturazione, trasmissione dati, controllo, tracciatura e versamenti dell’Iva relative alle cessioni di beni tra l’Italia e San Marino, che divengono in modalità elettronica, rispetto all’impostazione del precedente decreto ministeriale.
In attuazione delle previsioni del decreto Crescita sono stati emanati il decreto Mef 21 giugno 2021 e quest’ultimo, che costituisce il fulcro delle nuove regole, all’articolo 12, ha dato il via alla pubblicazione del provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate 211273 del 5 agosto 2021, con il quale si conferma che le fatture elettroniche sono trasmesse e ricevute tramite il Sistema di interscambio (Sdi) e secondo le regole tecniche per la predisposizione, la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche, ordinariamente previste nel sistema nazionale, disciplinate dal provvedimento del Direttore dell’agenzia del 30 aprile 2018.
Il provvedimento delle Entrate 248717 del 29 settembre 2021 ha dato luogo all’accreditamento dell’Ufficio tributario di San Marino come nodo attestato al SdI con attribuzione del codice destinatario alfanumerico.
Le cessioni interessate
Come per gli altri contribuenti anche per gli enti non commerciali soggetti passivi Iva residenti, stabiliti o identificati in Italia, le operazioni attive che rientrano nella disciplina specifica del Dm 21 giugno 2021, classificate come non imponibili Iva, ai sensi dell’articolo 8 e 9 del Dpr 633/1972 (esportazioni e assimilate), sono le seguenti:
• cessioni di beni a operatori sammarinesi che abbiano comunicato il numero di identificazione a loro attribuito dall’autorità fiscale di quello Stato, effettuate mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino e servizi connessi;
• le operazioni assimilate alle cessioni consistenti nell’invio di beni nel territorio di San Marino, mediante trasporto o spedizione a cura del cedente residente in Italia o da terzi per suo conto.
Le operazioni escluse
Sono invece escluse dalla nuova disciplina le operazioni che riguardano:
• beni inizialmente inviati nel territorio sammarinese per lo svolgimento di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali, finalizzate a garantirne la conservazione, migliorarne la presentazione o la qualità commerciale, prepararne la distribuzione o la rivendita, quando gli stessi beni poi trasportati o spediti al committente;
• beni temporaneamente introdotti nel territorio di San Marino perché utilizzati per l’esecuzione di prestazioni.
L’esclusione opera ove si possa vincere la presunzione di cessione attraverso l’indicazione della causale nel Ddt e l’annotazione dello spostamento in apposito registro tenuto e conservato a norma dell’articolo 39 del Dpr 633/1972.
Gli acquisti interessati
Agli acquisti da San Marino, in relazione all’assolvimento dell’Iva, si applica il regime del reverse charge di cui all’articolo 17 del Dpr 633/1972 in relazione alle previsioni contenute nell’articolo 71 dello stesso decreto Iva, oltre alle specifiche indicazione del decreto Mef 21 giugno 2021. Come per le cessioni, fermo restando gli stessi adempimenti sul Ddt e registro apposito, non rientrano nelle nuove regole degli acquisti da San Marino, le introduzioni nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali, a condizione che i beni siano successivamente trasportati o spediti al committente, operatore economico di San Marino, nonché l’introduzione temporanea di beni utilizzati per l’esecuzione di prestazioni.
Effettuazione delle operazioni
Le operazioni di cessione o acquisto sono effettuate all’inizio del trasporto o della spedizione, al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dall’Italia o da San Marino. A condizione che la causale risulti da apposito Ddt e l’operazione venga annotata in apposito registro di carico e scarico vi sono deroghe a tale principio. Ciò accade quando gli effetti traslativi o costituitivi sono rinviati a un momento successivo rispetto all’iniziale consegna o spedizione dei beni: in tal caso l’effettuazione dell’operazione coinciderà con quella data che non potrà però essere successiva a un anno dalla consegna o spedizione originaria.
Stessa situazione nell’ipotesi di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili: l’operazione si considera effettuata all’atto della loro rivendita a terzi ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione iniziale. Costituisce invece condizione che fa comunque scattare l’effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalle suddette circostanze, l’emissione di fattura o il pagamento, in tutto o in parte del corrispettivo: l’operazione si considera in tal caso effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o del pagamento.
Il doppio step
La fatturazione elettronica è sottoposta a un periodo transitorio prima della definitiva obbligatoria applicazione. Infatti l’articolo 22 del decreto prevede che fino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra la l’Italia e San Marino Marino la fattura possa essere emessa e ricevuta, con le modalità indicate dallo stesso decreto, in formato elettronico o in formato cartaceo. Invece a decorrere dal 1° luglio 2022 le fatture di tali operazioni sono emesse e accettate solo in formato elettronico salvo i casi in cui la legge consente di derogare dal formato elettronico (articolo 2, comma 2 del Dm).
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