Adempimenti

Fattura elettronica, sigle specifiche per le operazioni non imponibili

La classificazione Iva delle operazioni non imponibili è necessaria sia per il cedente che per il cessionario

Per le operazioni non imponibili, le nuove codifiche specifiche di dettaglio circa la natura dell’operazione, semplificano per il destinatario la gestione della fattura elettronica, consentendo un’automatica riconciliazione con le norme di riferimento e con i relativi codici dichiarativi.

Per l’emittente della fattura elettronica gli specifici codici natura diventeranno obbligatori dal 1° ottobre 2020, con scarto automatico da parte dello SdI della fattura nel caso in cui la stessa riporti il solo codice generico N3.

Questi sono due degli effetti che generano le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica approvate con il provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2020. Le specifiche si ricorda saranno operative in via facoltativa già a partire dal prossimo 4 maggio.

La classificazione Iva delle operazioni non imponibili è necessaria sia per il cedente che per il cessionario per verificare il corretto trattamento Iva e per indicare correttamente l’informazione nei modelli dichiarativi. In effetti, è ben diverso, ad esempio, il trattamento Iva, ai fini della creazione del “plafond”, di una cessione non imponibile, quale una esportazione, da una cessione senza Iva perché effettuata con introduzione del bene in un deposito Iva.

In effetti, nel caso di esportazione essa concorre alla formazione del plafond; al contrario in caso di cessione con introduzione in deposito Iva l’operazione non concorre a formare il plafond.

Sempre rimanendo nell’esempio si evidenzia che le due operazioni per il cedente avrebbero anche una diversa esposizione dichiarativa, la prima in VE30 colonna 2 e la seconda in VE32.

Fino a oggi, per consentire al cedente e al cessionario di individuare il corretto trattamento Iva e la relativa collocazione in dichiarazione si ricorreva all’indicazione del riferimento normativo ovvero al titolo normativo di non imponibilità. Non a caso tale dato è, nel formato Xml della fattura elettronica, richiesto come obbligatorio.

Con la rivisitazione delle specifiche tecniche le Entrate, proprio allo scopo di semplificare la vita al cedente e al cessionario, hanno creato una serie di codici specifici per indicare la natura dell’operazione non imponibile. In particolare, in relazione alle operazioni non imponibili, vengono previste ben sette casistiche utilizzabili che ricomprendono: una generica (N3), utilizzabile solo fino al 30 settembre 2020 e sei specifiche: le esportazioni (N3.1); le cessioni intracomunitarie (N3.2); le cessioni verso San Marino (N3.3); le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (N3.4); le cessioni non imponibili con lettere d’intento (N3.5); le altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond (N3.6).

Come si è evidenziato all’inizio, nel caso in cui dal 1° ottobre il cedente dovesse usare in luogo dei codici specifici un codice generico N3 la fattura verrebbe scartata con errore 00445. Le nuove previsioni non saranno sicuramente indolori nella loro implementazione e nel successivo utilizzo da parte degli operatori, ma comunque consentiranno a regime un notevole risparmio di tempo nella loro gestione contabile e dichiarativa in quanto tali funzioni potranno essere del tutto automatizzate.

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