Adempimenti

Fattura elettronica, invio con il vecchio tracciato per i documenti emessi entro il 2020

Le Faq aggiornate delle Entrate consentono di indicare solo l’identificativo del registratore telematico (RT) o del server RT nelle e-fatture precedute da scontrino

Nessuno scarto per fatture elettroniche e file dell’esterometro trasmessi dopo il 1° gennaio 2021 utilizzando l’attuale formato a condizione che la data del documento sia precedente all’avvio dell’utilizzo obbligatorio del nuovo tracciato. Semplificazione nella gestione delle procedure di emissione delle e-fatture precedute da scontrino o ricevuta con possibilità di indicare l’identificativo del registratore telematico (RT) o del server RT e non il codice alfanumerico dello scontrino stesso. Sono i principali aggiornamenti alle Faq delle Entrate in materia di fatturazione elettronica completati dal richiamo alla nuova scadenza del 28 febbraio 2021, rispetto a quella precedentemente prevista del 30 settembre 2020, quale termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle e-fatture: l’adesione tempestiva garantisce ai consumatori finali la visibilità di tutti i file ricevuti dal 1° gennaio 2019, mentre una scelta tardiva limita i tracciati disponibili a quelli ricevuti dal giorno successivo all’adesione.

Controlli e data del documento
Con la nuova Faq 149, è stato affrontato il caso della trasmissione a Sdi (Sistema di interscambio), dopo il 31 dicembre 2020, di una fattura elettronica oppure di una comunicazione dati fattura, e cioè dell’esterometro, predisposti secondo le specifiche tecniche del tracciato valido sino a fine anno, con inserimento tuttavia nel campo «Data del documento» di una data antecedente il 1°gennaio 2021. Con provvedimento 166579 pubblicato il 20 aprile 2020, è stato previsto che dal 1° ottobre 2020 e sino a fine anno il Sistema di interscambio accetti fatture elettroniche predisposte sia con il nuovo schema versione 1.6.1., sia con lo schema attualmente in vigore (versione 1.5. approvata con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018). Dal 1° gennaio 2021 il Sistema di Interscambio accetterà invece esclusivamente tracciati formati con il nuovo schema. Un file xml di una fattura elettronica, o di un esterometro, strutturato secondo l’attuale tracciato, e quindi ad esempio non dettagliando i codici natura N2, N3 ed N6, e trasmesso dal 1° gennaio 2021 in avanti, non verrà quindi scartato se la data del documento è precedente al 31 dicembre 2020: i controlli effettuati dal SdI si attivano in base a quelli esistenti alla data del documento. Si tratta di una ipotesi che potrà verificarsi soprattutto con riguardo alle fatture immediate, emesse verso fine 2020 ma trasmesse a Sdi avvalendosi del periodo di 12 giorni per l’invio, e alle fatture differite relative al mese di dicembre 2020 da inviare entro il 15 gennaio 2021.

Fatture e scontrini
Integrando la Faq 45 pubblicata il 21 dicembre 2018, è stato chiarito come le fatture elettroniche precedute da emissione di scontrino, ricevuta o documento commerciale, potranno riportare, al fine di ricollegarle all’operazione già documentata evitando la duplicazione di imposta, l’identificativo alfanumerico del registratore telematico o del server RT e non solo, come in precedenza richiesto, quello dello scontrino di riferimento. In questo modo sarà più semplice per gli esercenti completare la compilazione dei campi del tracciato potendosi limitare all’indicazione dello strumento tecnologico utilizzato.

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