FATTURA ELETTRONICA/3 - Emissione entro 70 giorni se c’è il deposito presso il professionista
Il Consiglio del Notariato interviene sulla fatturazione elettronica e con lo Studio 178-2018/T riepiloga gli adempimenti che gli studi notarili dovranno mettere in pratica a decorrere dal prossimo 1/01/2019.
L’obbligo di fatturazione elettronica che il legislatore ha introdotto con la Legge 205/2017 riguarda una platea ampia di contribuenti e gli esoneri sono ben pochi (minimi/forfetari/medici che trasmettono i dati al Sistema TS).
Il processo di fatturazione richiede la predisposizione del file fattura nell’apposito formato XML e la trasmissione dello stesso al Sistema di Interscambio il quale, leggendo l’indirizzo telematico in esso riportato, la recapita al cliente.
Le prestazioni professionali
Nel documento del Notariato, oltre che sugli aspetti generali dell’adempimento, l’attenzione è posta sulle prestazioni professionali e, in particolare, sul coordinamento tra le novità in materia di termini di emissione delle fatture e le disposizioni in vigore, in particolare quelle di cui al Dm 31 ottobre 1974.
I termini per la emissione della fattura elettronica non sono infatti diversi da quelli per la fattura cartacea e coincidono, come previsto dall’articolo 21 del Dpr 633/1972, con il momento della effettuazione dell’operazione. Tale momento, per le prestazioni di servizi, coincide con il pagamento del corrispettivo. Dunque, stante le attuali regole, la fattura deve essere emessa non oltre il momento dell’incasso del corrispettivo.
Per gli esercenti attività notarile, forense e di commercialista esiste poi una specifica disposizione, contenuta nell’articolo 3 del Dm 31 ottobre 1974, la quale prevede che per le somme ricevute in deposito, globalmente ed indistintamente, sia a titolo di corrispettivo che a titolo di spese da sostenere in nome e per conto dei clienti, gli esercenti le professioni prima viste devono emettere la fattura relativamente al pagamento dei corrispettivi, entro 60 giorni dalla data di costituzione del deposito.
La ratio di questa previsione deriva dalla difficoltà, in capo al professionista, di individuare, nel momento in cui si riceve un fondo spese indistinto, la parte dei compensi e la parte delle spese escluse dal computo della base imponibile.
A decorrere dal 1° luglio 2019, i contribuenti avranno più tempo per emettere la fattura in quanto entra in vigore la norma secondo cui la fattura si considera emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Si pone quindi il problema di capire come questa novità incide sulla disciplina del citato Dm 31/10/1974.
La soluzione dovrebbe essere positiva, nel senso di concedere 10 giorni in più per l’emissione della fattura.
In sostanza, a parere del Notariato, applicando la disciplina “speciale” riservata ai professionisti, il momento di effettuazione dell’operazione coincide con lo spirare del sessantesimo giorno dalla data di costituzione del fondo e dunque da questo momento decorrono i 10 giorni per l’emissione della fattura.
Le sanzioni
Si ricorda, infine, che per il primo semestre 2019 non sono applicate sanzioni se la fattura è emessa entro il termine della liquidazione periodica in cui l’operazione è effettuata mentre è ridotta dell’80% se è emessa entro il termine della liquidazione successiva; per i contribuenti mensili la moratoria delle sanzioni si applica, invece, fino al 30 settembre 2019.