Fattura per servizi extra Ue, così l’emissione e l’invio
In alternativa all’invio del TD17 via Sdi il committente può integrare manualmente la fattura o emettere un’autofattura cartacea o elettronica extra Sdi ma fino al 30 giugno deve comunicare i dati
Nel caso in cui il prestatore non residente emetta una fattura per prestazioni di servizi al committente stabilito in Italia, indicando solo l’imponibile, ma non la relativa imposta in quanto l’operazione è imponibile in Italia, l’Iva deve essere assolta dal committente ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto Iva, Dpr 633/1972. Pertanto, il committente deve integrare il documento ricevuto (nel caso di servizi intra-Ue) o emettere un’autofattura (nel caso di servizi extra-Ue) per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. Secondo quanto previsto dall’agenzia delle Entrate (Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro), alternativamente alla trasmissione del TD17 via Sdi (sistema di interscambio), il committente può integrare manualmente la fattura o emettere un’autofattura cartacea o elettronica extra Sdi ed è obbligato a comunicare i dati dell’operazione ricevuta dal fornitore estero, integrati con quelli dell’imposta, tramite l’esterometro. Tutto ciò, fino al 30 giugno 2022. Il documento TD17 è sostanzialmente l’autofattura, quindi il documento è comunque generato.
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