Imposte

Fatturazioni infragruppo fuori dal campo Iva

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di Alessandro Germani

Per un Gruppo Iva in essere dal 1° gennaio 2019 le fatturazioni infragruppo, effettuate a consuntivo all’inizio dell’anno successivo, si considerano fuori campo Iva sia per il 2018 sia per gli anni successivi. È questa la condivisibile risposta n. 222 di ieri dell’agenzia delle Entrate a interpello che si fonda sulla lettera dell’articolo 70-quinquies del Dpr 633/1972. Vediamone la portata.

Il Gruppo Iva è composto dalla capogruppo e da altre quattro società, essendo invece esclusa la Beta dopo parere favorevole dell’agenzia delle Entrate. La capogruppo svolge attività di servizi per tutte le controllate, provvedendo ad addebitare, a fronte di appositi contratti:

una quota fissa relativa all’infrastruttura necessaria allo svolgimento dei servizi;

una quota variabile relativa ai costi diretti e indiretti sostenuti, che è per lo più a titolo di costi di personale e che, perciò, può essere quantificata esattamente solo dopo la chiusura dell’esercizio;

un mark up di mercato legato alla quota variabile.

Venendo utilizzato un sistema di fatturazione annuale, negli ultimi tre esercizi (2015, 2016, 2017) si è sempre proceduto a fatturare nel mese di gennaio (con riversamento dell’Iva in febbraio) le competenze relative al periodo precedente (nel mese di gennaio 2018 sono stati infatti fatturati i corrispettivi del 2017).

Poiché la componente variabile pesa il 92,5% del totale, la stessa ha seguito lo schema di fatturazione a consuntivo riportato. La società ha quindi chiesto chiarimenti circa la corretta modalità di fatturazione dei servizi alle proprie controllate con riguardo all’anno 2018 e ai successivi, ritenendo che gli stessi debbano essere fuori campo Iva ai sensi dell’art. 70-quinquies del Dpr 633/1972.

Come stabilisce la norma e chiarito sia dal Dm attuativo del 6 aprile 2018 sia dalla circolare 19/E/18, gli aderenti al gruppo perdono la propria soggettività Iva, che viene acquisita dal gruppo stesso. Il punto cruciale è dato dall’articolo 2, comma 4, del Dm, per cui i singoli partecipanti assumono gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione delle disposizioni Iva con riferimento alle operazioni per le quali l’imposta diventa esigibile o il diritto alla detrazione è esercitabile anteriormente alla data di ingresso nel Gruppo Iva ovvero successivamente alla sua cessazione.

L’agenzia delle Entrate evidenzia che tale scansione temporale comporta, per le operazioni attive, l’osservanza del principio dell’esigibilità dell’imposta ex articolo 6 del Dpr 633/1972. Di conseguenza una volta costituito il Gruppo Iva, le operazioni effettuate dai partecipanti (per cui l’imposta è divenuta esigibile) saranno riconducibili al Gruppo stesso.

Riconoscendo quindi le motivazioni dell’istante, ne discende che i servizi intercorsi tra i soggetti che partecipano al medesimo Gruppo Iva (per cui l’imposta è divenuta esigibile nel corso del 2019) sono irrilevanti ai fini Iva, in base all’articolo 70-quinquies, comma 1, e articolo 3, comma 3, del Dm. Parallelamente, le prestazioni di servizi verso Beta (che è fuori dal Gruppo) divenute esigibili nel 2019 sono rilevanti ai fini Iva e si considerano effettuate da parte del Gruppo stesso.

È infine notizia di ieri l’operatività del Gruppo Iva del Gruppo bancario cooperativo Iccrea, che ha sfruttato l’articolo 20 del decreto legge 119/2018 che ha esteso questa importante facoltà anche ai gruppi bancari cooperativi. Tale gruppo Iva, che ricomprende le 140 banche di credito cooperativo, le società bancarie, finanziarie e strumentali facenti capo al Gruppo Iccrea, consente di risparmiare costi Iva nell’ordine di 35 milioni di euro annui.

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