Adempimenti

Fatture per Dpi esenti da Iva con il codice N4 e riferimento normativo

Faq di Assosoftware sulle modalità di gestione del file Xml. L’indicazione non cambierà con le nuove specifiche


Utilizzo del codice natura N4, in quanto si tratta operazioni esenti da Iva sino al 31 dicembre 2020, per le e-fatture emesse in relazione alle cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale: queste le indicazioni di Assosoftware, pubblicate il 1° giugno, in relazione alle modalità di compilazione del tracciato Xml relativamente alle cessioni dei beni di cui all’articolo 124, comma 1 del decreto Rilancio (Dl 34/2020).

Per tali cessioni inoltre, a fronte del riconoscimento dell’esenzione da Iva, il diritto alla detrazione dell’imposta è esercitabile senza alcun pro rata, a differenza di quanto previsto invece per le altre operazioni esenti di cui all’articolo 10 del Dpr 633/1972. Dal 1° gennaio 2021, inoltre, tali cessioni saranno assoggettate ad aliquota ridotta del 5% e andranno quindi documentate senza utilizzare uno specifico codice natura.

Nessun impatto dalle nuove specifiche
L’avvio facoltativo dal 1° ottobre 2020 delle nuove specifiche tecniche versione 1.6.1. della e-fattura non inciderà su tali indicazioni per tutto il 2020, considerando non solo la loro non obbligatorietà, se non a decorrere dal 1° gennaio 2021, ma anche e soprattutto perché il codice natura N4 non risulta interessato dalla previsione dei sotto-codici, richiesti invece per le operazioni non soggette con codice N2, per quelle non imponibili N3 e quelle ad inversione contabile N6.

La dicitura in fattura
Più nel dettaglio, in risposta a uno specifico quesito circa le modalità di documentazione con fattura elettronica di tali operazioni esenti da Iva per la fase di emergenza e sino a tutto il fine 2020, Assosoftware suggerisce di utilizzare appunto il codice natura N4 e indicare nel riferimento normativo la dicitura «fattura emessa ai sensi dell’articolo 124, comma 2 del Dl 34 del 2020».

Ricordiamo che, quanto alle mascherine, sono esenti da imposta solamente quelle chirurgiche e quelle Ffp2 ed Ffp3, e non anche quelle generiche, secondo quanto precisato anche dall’agenzia delle Dogane e monopoli con la circolare 12/D del 30 maggio 2020. L’elenco dei beni indicati all’articolo 124 del decreto Rilancio è inoltre da considerarsi tassativo, ricomprendendo tra gli altri ventilatori polmonari, caschi e maschere, articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, visiere, camici e occhiali protettivi, termometri, detergenti, disinfettanti e tamponi.

In considerazione dello stato di emergenza sanitaria in atto, le cessioni di tali beni, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti da Iva ma danno comunque diritto alla detrazione piena dell’imposta.

Doppio test in contabilità per la detrazione
Per non perdere il diritto a detrazione integrale, quando il documento di vendita confluisce in contabilità, limitarsi a verificare la presenza del codice natura N4 per tali cessioni porterebbe ad una limitazione dell’Iva detraibile in ragione del meccanismo del pro rata: occorre invece guardare anche al riferimento normativo garantendosi così, per le specifiche operazioni esenti, sino a tutto il 31 dicembre 2020, il diritto pieno a detrazione.

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