Adempimenti

Fatture elettroniche, il 30 novembre in scadenza anche il versamento del bollo

Possibile saldare il primo e il secondo trimestre 2021 se l’importo è complessivamente inferiore a 250 euro

di Federico Gavioli

Tra le molte scadenze di martedì 30 novembre non va dimenticato il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

La normativa di riferimento

L’articolo 12-novies del Dl 34/2019 prevede che l’agenzia delle Entrate, con procedure automatizzate, integri le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta; nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta, le Entrate comunicano telematicamente al cedente/prestatore all’indirizzo Pec, l’ammontare dell’imposta e della sanzione amministrativa (ridotta di un terzo) nonché degli interessi dovuti; entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente o il suo intermediario possono fornire chiarimenti in merito ai versamenti. È possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso applicando le seguenti sanzioni ridotte previste dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997.

Con il provvedimento dell’Agenzia del 4 febbraio 2021, sono state stabilite le modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni delle fatture elettroniche inviate, a decorrere dal 1° gennaio 2021. Le Entrate forniscono ad ogni soggetto titolare di partita Iva obbligato all’emissione di fattura elettronica, all’interno dell’area riservata del portale «Fatture e corrispettivi», due distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi:

• delle fatture elettroniche inviate tramite Sdi che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo;

• delle fatture elettroniche inviate tramite Sdi che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta dovuta.

Sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate negli elenchi e delle eventuali modifiche apportate dai contribuenti è calcolato e messo a disposizione l’importo dovuto a titolo di imposta di bollo, che può essere versato utilizzando l’apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio web dedicato oppure in modalità telematica tramite modello F24.

Modalità di pagamento

Per semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

1. per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250 euro (ad esempio se il primo trimestre 2021 l’imposta dovuta era inferiore a 250 euro si poteva pagare con il secondo trimestre, scaduto il 30 settembre scorso);

2. per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro (ad esempio se per il primo e il secondo trimestre 2021 l’importo è complessivamente inferiore a 250 euro si può pagare entro il 30 novembre).

I codici tributo da utilizzare sono:

2521 imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre;

2522 imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre;

2523 imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre;

2525 imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni;

2526 imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.

Va, infine, ricordato che l’imposta di bollo sulle e-fatture relativa al quarto trimestre 2021 va versata entro il 28 febbraio 2022.

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