Controlli e liti

Fatture false, competenza anche in base al luogo di accertamento del reato

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di Sara Mecca

In tema di emissione di fatture false, ai fini della determinazione della competenza per territorio, l'applicazione del criterio della Procura che ha iscritto per prima la notizia di reato, presuppone che i diversi luoghi di emissione delle fatture siano conosciuti. Se non sono determinabili si deve avere invece riguardo al luogo di accertamento del reato, che coincide con quello ove si è avuto il concreto apprezzamento della documentazione, anche acquisita altrove.
A fornire queste precisazioni è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 43320, depositata ieri.
Un imprenditore era indagato per il reato di emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/00). Nell'ambito del procedimento penale veniva disposto il sequestro preventivo fino a concorrenza della somma ritenuta evasa. La misura cautelare veniva confermata anche dal Tribunale della libertà, nonostante l'indagato avesse eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice (Bolzano) che aveva emesso il provvedimento di sequestro.
Per regolare la competenza per territorio nei reati tributari, l'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 74/00 dispone che: «salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell'art. 8 c.p.p. (luogo di consumazione dell'illecito).
Il criterio dettato dall'art. 18, comma 1, per espressa previsione normativa, trova applicazione «salvo quanto previsto dai commi 2 e 3». In particolare, il comma 2 prevede che per i delitti in materia di dichiarazione) il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Il successivo comma 3 prescrive, poi, che, nel caso di emissione di fatture false, se le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'Ufficio del Pubblico Ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato.
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, l'indagato proponeva ricorso in Cassazione sostenendo nuovamente l'incompetenza territoriale del Giudice.
Infatti, nel capo di imputazione era riportato che l'emissione delle fatture false era stata commessa in luogo sconosciuto. Pertanto, in mancanza di elementi diretti a stabilire quale fosse il luogo di commissione del reato, la competenza per territorio andava determinata con riferimento al luogo di accertamento del reato, identificato in Milano perché li si erano svolte le indagini e le verifiche nei confronti della società. Infatti, l'operatività dell'art. 18, comma 3, presuppone che le fatture siano state emesse in luoghi rientranti in diversi circondari, circostanza esclusa dalla stessa formulazione dell'accusa.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'indagato.
I giudici ripercorrono il contenuto della normativa in tema di competenza territoriale nei reati tributari ed in particolare le eccezioni previste dall'art. 18, co. 2 e 3.
Affermano, poi, che l'applicazione del criterio dettato dall'art. 18, co. 3, presuppone che i diversi luoghi di emissione delle fatture siano conosciuti. Se non sono determinabili si deve avere allora riguardo al luogo di accertamento del reato (se nessuno di essi è conosciuto) o al luogo di consumazione (se uno di essi lo sia).
Tuttavia, nonostante l'affermazione di tale principio, favorevole per l'indagato, i giudici respingono il ricorso perché ritengono che nel caso di specie, pur dovendosi applicare il principio del luogo di accertamento di reato, lo stesso non fosse in Milano ma a Bolzano, essendosi lì avuto il concreto apprezzamento della documentazione acquisita in Milano.

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