Contabilità

Fatture false, non tassabili le anticipazioni della banca

Per la Cassazione l’esibizione all’istituto di credito non è rilevante come provento illecito

di Antonio Iorio

Le anticipazioni ottenute attraverso l’esibizione di false fatture attive agli istituti bancari non costituiscono reddito tassabile a titolo di provento illecito in quanto si tratta di finanziamenti a breve termine soggetti a restituzione.

A fornire queste interessanti indicazioni, su una vicenda che non di rado si verifica nella prassi, è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 26914 depositata martedì 5 ottobre.

Una Spa, poi fallita, presentava ad alcune banche fatture attive false ottenendo anticipazioni che non venivano restituite in conseguenza del fallimento. In ogni caso gli istituti si insinuavano per le somme di denaro corrisposte ed erano ammessi al passivo fallimentare.

L’agenzia delle Entrate riprendeva a tassazione dette restituzioni ritenendole provento illecito stante la falsità dei documenti.

Infatti, a mente dell’articolo 14 della legge 537/1993, nelle categorie di reddito devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale.

Sia in primo grado, sia in appello, veniva confermata la legittimità dell’accertamento. Secondo la Ctr, in particolare, l’operato dell’ufficio era corretto trattandosi di proventi da considerare illeciti perché relativi ad anticipazioni ottenute da istituti bancari tramite presentazione di falsa documentazione. Inoltre, i fondi in questione non erano mai stati restituiti.

La curatela ricorreva per cassazione lamentando, tra l’altro, l’errore della Ctr nella classificazione delle anticipazioni, ottenute dietro presentazione di fatture fittizie, quali redditi derivanti da proventi illeciti, senza considerare la loro vera natura.

Esse, infatti, prevedono l’obbligo di restituzione essendo mere provviste temporanee di denaro ricevute per il tramite della cessione in garanzia delle fatture. Nella specie, le somme non erano mai state restituite per l’intervenuto fallimento e infatti le banche erano state ammesse al passivo.

La Cassazione ha accolto il ricorso.

Innanzitutto, secondo i giudici di legittimità, la Ctr non ha considerato la natura dell’anticipazione bancaria che rappresenta una tipologia di finanziamento a breve termine, grazie alla quale il beneficiario trae solo il vantaggio di una disponibilità anticipata della somma ma non consegue alcun reddito. Nella vicenda non erano state restituite per il fallimento ma le banche si erano comunque insinuate nel passivo.

Inoltre, la sentenza evidenzia che la redazione di false fatture costituisce un fatto fiscalmente irrilevante non arrecando alcun danno per l’erario. Esse, infatti, non essendo state inviate ai clienti, non vengono contabilizzate dai destinatari che quindi non hanno imputato alcun costo (fittizio). Da qui l’accoglimento del ricorso.

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