Fatture immediate del 12 marzo, primo test per il calo del volume d’affari
Scade giovedì 12 marzo il termine per emettere le fatture immediate elettroniche (e non) datate 29 febbraio
Primi test sulle ripercussioni economiche del coronavirus. Scade infatti il giovedì 12 marzo il termine per emettere le fatture immediate elettroniche (e non) datate 29 febbraio. Si tratta delle fatture che riportano nel campo «data» del documento, come data dell’operazione, l’ultimo giorno del mese precedente e che sono spesso utilizzate come fatture riepilogative dei servizi resi nel mese, ma non ancora incassati.
Per unificare la tempistica degli adempimenti, inoltre, molti soggetti anticipano al 12 il termine, anziché attendere il giorno 15, per emettere anche le “vere” fatture differite secondo l’articolo 21, comma 4, Dpr n. 633/72, sia per le cessioni di beni sia per le prestazioni di servizi, supportate da documento di trasporto o da idonea documentazione. Ecco allora che l’appuntamento con i flussi di fatturazione diviene “sintomatico” dell’impatto dell’emergenza sanitaria sulle attività di imprese e professionisti.
Tornando alle fatture per servizi, è bene rammentare che, secondo le Entrate (risposte 8/2020, 528/2019 e 389/2019), una fattura che riepiloghi (individuandole) le prestazioni eseguite (con ciò intendendosi materialmente rese), ma non effettuate in senso Iva (il che, in linea generale, significa non pagate), non può considerarsi una fattura differita in senso tecnico, sebbene sia presente l’idonea documentazione. Si tratta invece di una fattura anticipata rispetto al momento impositivo “canonico” (pagamento) che non è ancora avvenuto. Come tale, va emessa (cioè inviata allo Sdi) al più tardi entro il dodicesimo giorno successivo a quello indicato nel campo “data” della fattura elettronica, in quanto fattura immediata.
Vediamo un esempio. Una fattura che riepiloghi le prestazioni eseguite, ma non effettuate in senso Iva in quanto non pagate, nel mese di febbraio 2020, può quindi essere emessa con data 29 febbraio, ma va trasmessa entro il 12 marzo, confluendo nella liquidazione Iva del mese di febbraio. Non può invece essere emessa dopo, anche se entro il 15 marzo, proprio perché non è una fattura differita. Ove ciò avvenga, la violazione, pur non determinando l’applicazione di sanzioni proporzionali se l’imposta è liquidata nel mese di competenza, sarebbe tuttavia punibile in misura fissa (risposta 389/2019), eventualmente ridotta per il ravvedimento.
Secondo le Entrate, pertanto, la fattura può essere differita (emissione entro il 15 del mese successivo) solo se è relativa a prestazioni effettuate, ossia pagate, anche se si tratti di una sola prestazione (circolare n. 18/E del 2014, richiamata dalla risposta 389/2019), mentre può essere emessa fattura immediata (emissione entro il dodicesimo giorno successivo a quello d’effettuazione), qualora le prestazioni riepilogate non possano considerarsi effettuate in senso Iva perché non pagate.
Se, per esempio, nei confronti dello stesso cliente, vi siano prestazioni pagate a febbraio 2020 e prestazioni che, seppur rese nello stesso mese, non sono state pagate, potrebbe essere emessa fattura differita entro il 15 marzo per le prestazioni pagate a febbraio; e potrebbe essere emessa fattura immediata entro il 12 marzo per le prestazioni rese in febbraio, ma non pagate (indicando come data fattura il 29 febbraio).