Controlli e liti

Acconti senza lavori: operazioni inesistenti

Secondo la Cassazione, la fruizione del bonus casa è indissolubilmente vincolata all’esecuzione delle opere

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Gli acconti per i lavori del bonus 110%, se non sono riferiti a lavori già effettuati corrispondenti ai Sal, integrano il reato di emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 42012.

La vicenda trae origine da un’articolata operazione tra due società che reciprocamente emettevano fatture relative a opere rientranti nei bonus edilizi.

Nei confronti dei rispettivi legali rappresentanti veniva contestato il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di truffa aggravata ai danni dello Stato.

Il Gip del Tribunale disponeva un decreto di sequestro preventivo nei confronti di entrambi, oltre che sui crediti di imposta nella disponibilità delle società. Il provvedimento cautelare veniva confermato anche in sede di riesame e pertanto gli indagati ricorrevano in Cassazione.

In estrema sintesi, la difesa lamentava, tra i diversi motivi, anche un’errata valutazione dei fatti, atteso che le prestazioni erano reali ed effettive e solo per una piccola parte le somme fatturate si riferivano ad acconti di opere da eseguire.

La Suprema Corte ha innanzitutto riscontrato le anomalie emerse. In particolare, l’ammontare delle opere sembrava eccessivo rispetto alla tipologia di fabbricati e comunque non esistevano le autorizzazioni amministrative previste per quelle specifiche realizzazioni. Inoltre, mancava in capo ad entrambe le società la manodopera impiegata o da impiegare per l’esecuzione delle prestazioni.

Infine, sussistevano anche delle difformità tra i crediti spettanti e quelli ceduti sulla piattaforma web dell’agenzia delle Entrate.

Con specifico riferimento agli acconti, la sentenza ha osservato che la fruizione dei bonus fiscali per gli interventi edilizi è indissolubilmente vincolata all’esecuzione completa delle opere, secondo quanto indicato nei relativi atti abilitativi e nei tempi previsti. Ad esempio, per un intervento di riduzione del rischio sismico con sismabonus, non è sufficiente ultimare le opere strutturali e collaudarle, ma occorre terminare l’intervento come dedotto nel titolo edilizio.

Peraltro, pur ritenendo applicabile il principio di cassa, secondo il quale occorre il pagamento durante il periodo di vigenza dell’agevolazione, per gli acconti di lavori occorre comunque che le opere siano realizzate nel loro complesso nei tempi dettati dalle pratiche edilizie. I benefici, infatti, devono essere revocati qualora i lavori non terminino per intero.

In tale contesto, assume rilevanza lo stato di avanzamento lavori: il tecnico, infatti, può attestare solo le lavorazioni eseguite, escludendo dal Sal quanto, seppur fatturato e pagato, non ancora realizzato.

Da ciò consegue che attraverso il Sal è possibile anticipare la maturazione del beneficio fiscale, determinando cioè la percentuale di lavori ultimati fino a quel momento. Va da sé, quindi, che il bonus non può riguardare acconti relativi a prestazioni non eseguite. Da qui il rigetto del motivo.

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