Adempimenti

Fatture Iva, invio semestrale anche delle note di variazione

di Alessandra Caputo e Gian Paolo Tosoni

La comunicazione dei dati delle fatture avverrà con cadenza semestrale per il primo anno di applicazione, mentre la comunicazione dei dati delle liquidazioni resta confermata con cadenza trimestrale (articolo 4 del Dl 193/2016). Nella giornata di ieri è arrivato il sì definitivo alla legge di conversione del decreto Milleproroghe che, quindi, è pronta per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Per il primo anno di applicazione, dunque, i due adempimenti introdotti dal Dl 193/2016 seguiranno scadenze diverse.

Dati delle fatture

La trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute dovrà quindi essere effettuata su base semestrale e non trimestrale; i dati del primo semestre 2017 dovranno essere comunicati entro il 16 settembre (prorogato al 18 in quanto il 16 cade di sabato) mentre i dati relativi al secondo semestre dovranno essere comunicati entro il 28 febbraio 2018. La proroga viene prevista esclusivamente per il primo anno mentre a decorrere dal 2018 l’adempimento torna ad essere trimestrale.

Invece per i soggetti che optano per l’invio delle fatture (Dlgs 127/2015) la trasmissione dovrà avvenire con cadenza trimestrale.

Come chiarito dalla circolare delle Entrate 1/E dello scorso 7 febbraio, dovranno essere comunicate tutte le fatture ricevute e tutte quelle emesse, comprese le fatture annotate nei corrispettivi e quelle di importo inferiore a 300 euro per le quali è stata adottata la registrazione del documento riepilogativo ai sensi del Dlgs 695/1996; ciò che ne consegue è la scarsa convenienza ad adottare quest’ultimo metodo di registrazione in quanto per adempiere all’obbligo di comunicazione servono tutti i dati delle fatture emesse e di acquisto registrate per la trasmissione telematica.

Devono essere comunicate anche le note di variazione relative alle fatture emesse e ricevute. Le fatture elettroniche, invece, essendo già confluite nel sistema dell’interscambio, non devono essere comunicate. Non devono, inoltre, essere comunicati i dati contenuti in documenti diversi dalle fatture, quali, ad esempio, le “schede carburante” di cui al Dpr 10 novembre 1997 n. 444.

Sono esonerati dall’invio gli agricoltori operanti nei territori situati a una altitudine superiore a 700 metri dal livello del mare, i contribuenti minimi (Dl 98/2011) e quelli che hanno aderito al regime forfettario (articolo 1, commi 54-89, della legge 190/2014).

Dati delle liquidazioni

La trasmissione dei dati delle liquidazioni, invece, non beneficia di alcuna proroga; resta quindi confermata la scadenza a regime che prevede l’invio entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con lo slittamento del secondo trimestre al 16 settembre (anziché del 31 agosto). La prima scadenza da rispettare, quindi, è quella del 31 maggio 2017.

Sono esonerati dalla trasmissione delle liquidazioni i soggetti che non presentano la dichiarazione annuale Iva come ad esempio i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti; tuttavia, tale esonero viene meno qualora questi abbiano registrato fatture in reverse charge. La comunicazione deve essere inviata indipendentemente dalla circostanza che la liquidazione presenti un debito o un credito e non incide sulla periodicità delle liquidazioni Iva.

Beni ai soci

La legge di conversione conferma l’abrogazione dei commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies dell’articolo 2 del Dl 138/2011 relativi alla comunicazione beni in uso ai soci. Pertanto, le imprese che hanno concesso in uso ai soci o ai loro familiari un bene a un canone inferiore a quello di mercato non devono più comunicare i dati anagrafici di questi ultimi. Resta, tuttavia, in vigore la norma sostanziale che prevede la tassazione come reddito diverso della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo del bene concesso in godimento (articolo 67, lettera h-ter, del Tuir). Inoltre, viene eliminato anche l’obbligo della comunicazione dei finanziamenti dei soci effettuati a favore della società.

Canoni di locazione

Semplificazioni anche per i contratti di locazione a canone concordato; dal 2017 scompare l’obbligo di indicare gli estremi di registrazione del contratto di locazione e quelli della denuncia dell’immobile ai fini Imu per ottenere l’abbattimento del 30% dell’imponibile dagli affitti a canone concordato.

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