Fatture prima dell’operazione, invio allo Sdi entro 12 giorni
Anche le fatture emesse, per scelta, prima dell’effettuazione dell’operazione (ad esempio, prima della consegna del bene o dell’incasso anticipato ovvero dell’incasso del servizio) possono essere inviate allo Sdi entro 12 giorni dalla data della fattura. La conferma è arrivata dalla risposta a interpello delle Entrate 389/2019 , con la quale è stato chiarito anche che le fatture differite, con data convenzionale a fine del mese (diversa rispetto a quella dell’operazione) possono essere inviate allo Sdi entro il 15 del mese successivo e non «contestualmente» alla loro predisposizione (si veda Il Sole 24 Ore del 25 settembre 2019 e del 26 settembre 2019 ).
Invio della fattura immediata
Nelle fatture immediate elettroniche la data della fattura è quella di effettuazione dell’operazione e dal 1° luglio 2019, la loro emissione, cioè la generazione e l’invio del file Xml allo Sdi, può avvenire «entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione», determinata a norma dell’articolo 6, Dpr 633/1972 (articolo 21, comma 4, primo periodo, del Dpr 633/1972) e non più entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione (circolari del 16 settembre 1996, n. 225/E, paragrafo 2.1, e del 31 ottobre 1974, n. 42).
Anche la fattura emessa, per scelta, prima dell’effettuazione dell’operazione (ad esempio, prima della consegna del bene o dell’incasso anticipato ovvero dell’incasso del servizio) va inviata allo Sdi entro 12 giorni dalla data della fattura (risposta delle Entrate del 24 settembre 2019, n. 389). Il momento impositivo, cioè quello nel quale l’operazione si considerata effettuata – e, di conseguenza, l’imposta si rende esigibile - coincide con l’emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel campo «Data» della sezione 2.1.7 «Dati Generali» del file Xml della fattura elettronica (risposta a interpello delle Entrate 389/2019).
Si presume che anche la fattura immediata da emettere per un pagamento anticipato di una futura vendita di beni possa essere inviata allo Sdi (con data fattura pari a quella del pagamento) «entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione».
Data della fattura immediata
Dal 1° luglio 2019, l’articolo 21, comma 2, lettera g-bis), del Dpr 633/1972, prevede che in tutte le fatture (elettroniche o cartacee) si debba indicare la «data in cui è effettuata» l’operazione, se diversa da quella di emissione/trasmissione. Però, considerando che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo Sdi, la data (e l’orario) di emissione/trasmissione dell’Xml sono attestati «inequivocabilmente e trasversalmente» dallo Sdi all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria, tutte e due le informazioni richieste dall’articolo 21, comma 2, lettera g-bis), del Dpr 633/1972 (cioè la data di effettuazione e quella di «emissione/trasmissione della fattura allo Sdi») sono sempre disponibili. Quindi, anche dal primo luglio 2019, si deve continuare a inserire nel campo «Data» della sezione 2.1.7 «Dati Generali» del file Xml della fattura elettronica immediata «sempre e comunque» la data di effettuazione dell’operazione e non quella di «emissione/trasmissione della fattura allo Sdi», cioè di «generazione e invio allo Sdi» (Faq 1.1 delle Entrate all’evento del Cndcec del 15 gennaio 2019, confermata dalla circolare del 18 giugno 2019, n. 14/E, paragrafo 3.1).
Data della fattura differita elettronica e invio del file Xml
Come schematizzato nella tabella disponibile a questo link , il termine per inviare una fattura differita allo Sdi dipende dalla data che viene indicata nel campo «Data» della sezione 2.1.7 «Dati Generali» del file Xml. Si hanno regole differenti tra i casi in cui la data della fattura differita sia una data compresa tra il giorno successivo a quello della prima operazione del mese e il giorno 15 del mese successivo (tranne le date di effettuazione delle operazioni e quella dell’ultimo giorno del mese delle operazioni) e i casi in cui la data della fattura differita sia una «data di almeno una delle operazioni» effettuate ovvero la fine del mese in cui sono state effettuate le operazioni. Solo in questi ultimi casi, infatti, l’invio allo Sdi può essere effettuato in giorni successivi rispetto alla data dalla fattura e fino al giorno 15 del mese successivo. Nei primi casi, invece, la «data di predisposizione» deve essere «contestuale a quella di invio» dell’Xml allo Sdi (risposta delle Entrate 389/2019).
In particolare, quindi, se la data della fattura differita è una data compresa tra il giorno successivo a quello della prima operazione del mese e il giorno 15 del mese successivo (tranne le date di effettuazione delle operazioni e quella dell’ultimo giorno del mese delle operazioni), la data della fattura differita coincide con la «data di predisposizione e contestuale invio» allo Sdi, cosiddetta «data di emissione». In questo caso, a differenza della fattura immediata elettronica, dove la data della fattura è quella di effettuazione dell’operazione, per quella differita «la data della fattura è la data di emissione della FE» (cioè di predisposizione e invio allo Sdi), poiché all’interno della fattura sono già «riportati i dati dei documenti di trasporto (Ddt), che identificano il momento di effettuazione dell’operazione» (nel campo «DatiDDT» della sezione 2.1.7 «Dati Generali») o degli altri documenti che consentono l’emissione della fattura differita per le cessioni di beni o per i servizi (risposte delle Entrate 1.1 e 1.9 all’evento del Cndcec del 15 gennaio 2019). Questa impostazione è in linea con la Faq delle Entrate n. 21 pubblicata il 27 novembre 2018, con la quale è stato detto che per una cessione di beni effettuata con ddt il 20 gennaio 2019, la fattura elettronica differita può essere datata, in libertà, anche il «10 febbraio 2019, indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data)» all’interno della fattura. In questo caso, quindi, la «data di predisposizione» (quindi, la data della fattura) deve essere «contestuale a quella di invio» dell’Xml allo Sdi (risposta delle Entrate del 24 settembre 2019, n. 389), anche se si segnala il chiarimento dell’agenzia delle Entrate del 28 giugno 2019 ad Assosoftware-Monitor, secondo il quale, considerate le problematiche tecniche di trasmissione, è «tollerata una differenza di qualche giorno tra la data di predisposizione/emissione indicata in fattura» e «quella certificata dallo Sdi nella ricevuta di esito della trasmissione».
In alternativa, la data della fattura differita può essere «la data di almeno una delle operazioni» che vengono fatturate ovvero «convenzionalmente la data di fine mese», la quale è «rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta» (risposta delle Entrate del 24 settembre 2019, n. 389). In tutti questi casi, «l’invio allo Sdi può avvenire dal giorno stesso della data della fattura al 15 del mese successivo» (risposta delle Entrate del 24 settembre 2019, n. 389 e circolare 17 giugno 2019, n. 14/E).
Si auspica che quest’ultima possibilità, data dall’agenzia delle Entrate, di inviare allo Sdi entro il giorno 15 del mese successivo solo le e-fatture differite con data della fattura pari alla «data di almeno una delle operazioni» effettuate ovvero la fine del mese in cui sono state effettuate le operazioni, venga concessa anche a tutte le altre fatture differite.
Vai al dossier online sulla fattura elettronica
https://www.ilsole24ore.com/dossier/speciale-esperto-risponde-AB98kHQ
Il termine per l’emissione di fatture immediate e differite
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 389 del 24 settembre 2019