Imposte

Fatture riaddebitate e spese con il 110%: gli spazi di manovra del general contractor

L’interpello 254/2021 esclude le attività di coordinamento ma legittima il ruolo di collettore di pagamenti e i servizi collegati al superbonus

ADOBESTOCK

di Giuseppe Latour

Attività di mero coordinamento escluse, ma resta qualche spiraglio aperto per i general contractor. La risposta a interpello 254/2021 dell’agenzia delle Entrate rappresenta certamente un duro colpo per i soggetti che vogliano svolgere il ruolo di contraente generale sul mercato del superbonus. Ha, però, un risvolto positivo: non esclude totalmente la loro esistenza sul mercato privato e chiarisce all’interno di quali confini possono muoversi con le norme attuali. Ammettendo sia il loro ruolo di collettore dei pagamenti che la detraibilità dei servizi legati al superbonus.

Pubblico e privato

La figura del general contractor esiste nel settore dei contratti pubblici: a regolarla è l’articolo 194 del Dlgs 50/2016, il Codice appalti, che individua nel contraente generale il soggetto che, in qualità di unico referente nei confronti del committente dei lavori, si impegna a realizzare «l’intervento oggetto dell’incarico in tutti i suoi aspetti essendo dotato delle competenze necessarie per garantire l’obbligazione di risultato, ovvero il corretto completamento dell’opera commissionata».

Nel privato questa figura non è regolata ma la sua esistenza non è vietata: l’attività di contraente generale è ordinariamente disciplinata «nell’ambito dell’autonomia contrattuale che regola i rapporti privatistici che intercorrono tra il committente/beneficiario delle agevolazioni e le imprese e/o i professionisti», spiega l’agenzia delle Entrate. È, quindi, ammesso che, nell’ambito del superbonus, i contraenti generali possano porsi come interlocutori unici per l’espletamento di tutte le attività da effettuare.

Il mero coordinamento

Ma quali sono queste attività? L’agenzia delle Entrate esclude esplicitamente la detraibilità delle attività di mero coordinamento: si tratta di costi non imputabili alla realizzazione dell’intervento che, per questo, sono esclusi dall’agevolazione. Hanno, cioè, un destino simile a quello delle attività svolte dagli amministratori di condominio nel quadro del 110 per cento.

Il riaddebito delle fatture

I general contractor possono, però, stare comunque sul mercato e fare altro. A partire dal riaddebito al committente delle spese legate all’intervento: potranno, quindi, svolgere un ruolo di collettore dei pagamenti. Queste spese andranno documentate in modo puntuale. Così, nella fattura emessa dal contraente generale per riaddebitare al cliente le spese relative ai servizi professionali, o in altra idonea documentazione, bisognerà descrivere in maniera specifica il servizio ed indicare il soggetto che lo ha reso.

In questo caso - dice esplicitamente l’Agenzia - non sono ammessi carichi extra nelle fatture: gli effetti complessivi devono essere gli stessi di quelli che sarebbero stati raggiunti rivolgendosi direttamente al professionista. Tutto questo - va ricordato - si regge su un mandato senza rappresentanza dato al general contractor.

Le attività legate all’intervento

Non solo. È possibile, infatti, accedere al superbonus anche per i costi che il contraente generale fatturerà al cliente «per la realizzazione di interventi specifici» legati al 110 per cento. Se, infatti, sono esclusi i costi non imputabili al superbonus, come il coordinamento, sono invece chiaramente inclusi tutti gli altri.

Questo vuol dire che, nella pratica, un general contractor che lavori con professionisti che svolgano attività collegate al superbonus potrà presentare una fattura al committente, che sarà legittimato a portarla in detrazione, godendo dell’agevolazione. Sono inclusi in questo schema, ad esempio, tutti i servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l’effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l’agevolazione, come il visto di conformità e le asseverazioni.

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