Imposte

Fatture tardive, detrazione Iva in salvo

di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Sono diversi i punti critici delle modifiche apportate dal Dl 50/2017 alla disciplina della detrazione Iva, in vigore dal 24 aprile. Alcuni nodi potrebbero però essere sciolti in via interpretativa.

La prima questione riguarda il rapporto fra la norma “sostanziale” sulla detrazione (articolo 19, comma 1, Dpr 633/72) e quella “formale” (articolo 25) che ne regola gli adempimenti. Secondo la prima, il diritto di detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diventa esigibile e si esercita, al più tardi, «con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto» è sorto e alle condizioni vigenti alla data di nascita di tale diritto (previsione di fatto inutile, visto che non sono più possibili arbitraggi in funzione del periodo d’imposta in cui attuare la detrazione).

VEDI LA GRAFICA: le vie per difendere la detrazione

In base all’articolo 25, poi, occorre annotare la fattura (o il documento equivalente), «anteriormente alla liquidazione periodica» in cui si esercita il diritto alla detrazione «e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura» e con riferimento a tale anno.

I nodi e i possibili rimedi

Le due disposizioni non sono ben coordinate. Seguendo alla lettera la norma formale, entro il 30 aprile 2018 (termine per la dichiarazione relativa al 2017), si dovrebbero registrare solo le fatture ricevute entro dicembre 2017. Al contrario, una fattura emessa tardivamente – ad esempio a febbraio del 2018, per una consegna di beni avvenuta nel dicembre precedente – andrebbe registrata entro il termine per la dichiarazione, da presentare nel 2019, in relazione all’anno di ricezione del documento. Ma a quel punto la fattura non sarebbe più detraibile, perché il contribuente non l’ha computata nella dichiarazione relativa all’anno (2017) in cui è sorto il diritto alla detrazione (si veda Il Sole 24 Ore del 3 maggio).

Per evitare questa conclusione, bisognerebbe leggere la disposizione “formale” in modo coerente con quella “sostanziale”. Il che può avvenire considerando che l’articolo 19, comma 1, appare allineato alla normativa comunitaria (articolo 179, direttiva 2006/112). La disciplina Ue, infatti, consente di detrarre dall’Iva dovuta per un certo periodo d’imposta, l’ammontare del tributo per il quale nello stesso periodo è sorto il diritto alla detrazione, trovando – quale (nuovo) limite ultimo per tale computo – il termine di scadenza della dichiarazione annuale.

In quest’ottica, la norma procedurale andrebbe interpretata in modo da dare concreta attuazione alla norma sostanziale e non per sterilizzarne il contenuto (anche solo in parte).

Con un’interpretazione adeguatrice, si potrebbe ritenere che la detrazione sia esercitabile per tutte le fatture che, purché ricevute entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, siano relative ad acquisti effettuati nell’anno cui si riferisce tale dichiarazione, per i quali sia divenuta esigibile l’imposta relativa. E ciò, sia che si tratti di fatture emesse nei termini, sia che si tratti di fatture emesse tardivamente.

La registrazione tardiva

Nel caso delle fatture emesse tardivamente occorre però coordinare il termine per l’esercizio della detrazione, coincidente con la scadenza per la presentazione della dichiarazione, con il termine per la regolarizzazione delle fatture. Quest’ultimo è individuato dall’articolo 6, comma 8, Dlgs 471/97: norma che, per i casi in cui non è stata ricevuta fattura, ammette il versamento dell’imposta e la detrazione da parte del cessionario/committente entro il trentesimo giorno successivo allo scadere dei quattro mesi dalla data d’effettuazione dell’operazione.

Per un’operazione eseguita a dicembre 2017, in effetti, il termine ultimo per regolarizzare scadrebbe dopo quello per la dichiarazione Iva relativa a tale anno (30 aprile 2018), rendendo impossibile la detrazione. Per salvare il diritto di detrarre, occorrerebbe accettare che la detrazione sia esercitabile in relazione all’anno (2018) in cui è versata l’imposta regolarizzata.

Del resto, la detrazione è collegata al versamento anche in altre situazioni. In base all’articolo 60, comma 7, Dpr 633/72, infatti, è ammessa la detrazione, nel più ampio termine biennale ossia entro il termine per la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello del versamento (così è, anche dopo il Dl 50/2017), dell’imposta o della maggiore imposta accertata e pagata al soggetto che ha subito l’accertamento e abbia esercitato la rivalsa, ivi compresi i casi in cui tale soggetto coincida con quello che ha diritto a esercitare la detrazione (come avviene per lo splafonamento degli esportatori abituali; circolare 35/E/2013).

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