Imposte

Fecondazione assistita, esenzione Iva per le prestazioni ambulatoriali del personale sanitario

La risposta a interpello 527 riconosce che gli acquisti intracomunitari dei gameti siano esenti da Iva

di Francesco Capri e Marcello Tarabusi

Le prestazioni, in regime ambulatoriale, da parte di personale sanitario e di supporto alla fecondazione eterologa assistita sono esenti, così come le eventuali prestazioni accessorie effettuate dal soggetto incaricato del reperimento dei gameti a favore della clinica che effettua il trattamento.

L’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 527 del 4 novembre 2020, viene investita di una tematica articolata, proposta da una struttura clinica-scientifica universitaria, specializzata nel trattamento delle cause di sterilità. Nell’ambito della sua attività, utilizza tecniche di fecondazione riconosciute in Italia, attraverso gameti che provengono dall’estero; questi ultimi non sono acquistati, ma per essi è riconosciuto, ad una società spagnola, un compenso per la conservazione, il mantenimento e il trasporto. Il quesito è incentrato sulla disciplina da applicare a fini Iva sia per queste ultime prestazioni, che per l’attività di supporto della clinica attraverso operatori sanitari ai pazienti (visite, prelievi ed analisi di laboratorio).

Contrariamente alla tesi proposta dall’istante, per cui deve applicarsi l’esenzione come prestazione medica (n. 18), l’agenzia delle Entrate sostiene che oggetto del rapporto tra la clinica italiana e la società spagnola sia in realtà una cessione intracomunitaria che rientra nella previsione sempre dell’articolo 10 ma con riferimento al n. 24 (cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno); in questo viene supportata sia da un parere espresso dall’agenzia delle Dogane (che ritiene i gameti quali voci rientranti nel tariffa dei prodotti farmaceutici - Capitolo 30) che dal ministero della Salute.

In merito invece ai trattamenti ausiliari alla fecondazione assistita a favore dei pazienti, richiamando sia i documenti del comitato Iva europeo, che la giurisprudenza della Corte di giustizia, viene accolta la tesi sostenuta dal contribuente, pertanto trova applicazione l’esenzione prevista dall’articolo 10 n. 18 del Dpr 633/1972.

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