Adempimenti

Ferme le istanze di esonero contributivo: autonomi alla cassa entro il 20 agosto

Per artigiani e commercianti l’esonero può essere fatto valere sulle prime tre rate del minimale nel 2021

di Matteo Prioschi

In attesa che Inps prepari i relativi moduli non si possono presentare le domande di esonero contributivo parziale in favore dei lavoratori autonomi introdotto dalla legge 178/2020. Però con la circolare 124/2021 l’istituto ha fornito chiarimenti su regole e modalità di fruizione dello stesso.

Per artigiani e commercianti l’esonero può essere fatto valere sulle prime tre rate relative al minimale dovute nel 2021. Per gli assicurati non tenuti al pagamento sul reddito minimale, l’esonero vale sugli acconti del 2021 dovuti entro la fine dell’anno. Ragionamento analogo per la gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura: l’esonero si applica sulle prime tre rate 2021, mentre è esclusa la quarta perché dovuta a gennaio 2022.

Per gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata l’esonero vale sui contributi dovuti in acconto per il 2021 calcolati utilizzando l’aliquota del 25,98% (quindi includendo la maggiorazione per maternità e malattia e quella per l’Iscro), mentre per gli iscritti in forma non esclusiva l’aliquota di riferimento è il 24 per cento.

Poiché alcune scadenze di versamento (prima e seconda rata artigiani e commercianti il 20 agosto - primo acconto gestione separata 15 settembre - agricoli il 16 settembre) cadono prima del termine ultimo di presentazione della domanda di esonero (30 settembre), l’Inps consente, a chi ritiene di avere i requisiti per l’agevolazione, di non effettuare i pagamenti. Però se le verifiche sui requisiti daranno esito negativo, gli importi saranno dovuti maggiorati delle sanzioni civili. Se invece si versa, in caso di accesso all’esonero, entro il 31 dicembre (e non il 30 novembre come da decreto ministeriale) si potrà chiedere il rimborso o la compensazione dei contributi.

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