Controlli e liti

Fermi, ipoteche e pignoramenti ancora preclusi per la riscossione

La proroga della moratoria al 15 ottobre contenuta nel Dl Agosto porta con sé l’estensione del blocco delle attività di recupero dell’agente della riscossione

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di Luigi Lovecchio

La proroga della moratoria al 15 ottobre prevista dal Dl 104/2020 porta con sé l’estensione del blocco delle attività di recupero dell’agente della riscossione. Occorre al riguardo ricordare che l’articolo 68 del Dl 18/2020, richiama l’articolo 12 del Dlgs 159/2015. In forza di quest’ultimo articolo, durante il periodo di sospensione è fatto divieto di notificare cartelle di pagamento. Tale previsione, unitamente alla considerazione che in costanza di sospensione non vi è mora del debitore, ha indotto agenzia delle Entrate-Rioscossione (Ader) a precisare che è inibita l’attivazione di nuove azioni esecutive e misure cautelari. Ne consegue che fino al 15 ottobre, l’agente della riscossione non può avviare pignoramenti né può adottare fermi amministrativi e ipoteche, anche per debiti scaduti da tempo.

Restano salve le azioni esecutive nonché le misure cautelari adottate alla data dell’8 marzo scorso (data di entrata in vigore del decreto cura Italia). Fanno eccezione solo i pignoramenti di stipendi e pensioni che non possono in alcun caso proseguire, con esclusione delle somme già accantonate alla data del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto Rilancio).

A tale riguardo, si ricorda che, in base all’articolo 72-bis del Dpr 602/1973, l’agente della riscossione può notificare l’ordine di pignoramento al terzo, con l’intimazione a versare le somme dovute dal debitore iscritto a ruolo direttamente nelle casse dell’Ader, senza necessità di ottenere l’autorizzazione del giudice ordinario. In caso di inottemperanza a tale ordine nel termine di 60 giorni, l’Ader può attivare la procedura del codice di rito (articoli 543 e seguenti del Codice di procedura civile). In tale eventualità, occorre l’atto di citazione davanti al Tribunale.

Alla luce dell’articolo 152 del decreto Rilancio (Dl 34/2020), come modificato dal decreto Agosto, fino al 15 ottobre sono bloccati i pignoramenti di stipendi e pensioni, sia se attivati in base al Dpr 602/1973 sia se pendenti innanzi al Tribunale. Ne consegue che gli emolumenti in questione devono essere resi disponibili al beneficiario nel loro importo integrale. Le trattenute riprenderanno dopo il 15 ottobre. Proseguono inoltre i pignoramenti presso terzi diversi dalle quote stipendiali, già pendenti all’8 marzo scorso. Si tratta ad esempio dei pignoramenti dei conti bancari e dei canoni di locazione.

Le medesime regole valgono con riferimento alle ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti territoriali (comuni, province e regioni), in virtù del richiamo espresso recato nell’articolo 68, comma 2, del Dl 18/2020. Come chiarito nella risoluzione 6/2020 del dipartimento delle Finanze, durante il periodo di sospensione i comuni possono però senz’altro notificare i nuovi avvisi di accertamento esecutivi. Resta fermo che le azioni di recupero coattivo di tali atti non potranno iniziare prima del 16 ottobre prossimo.

Con riferimento ai pignoramenti degli stipendi, si segnala la circostanza che l’articolo 152 del decreto Rilancio menziona solo gli atti adottati dalle società private concessionarie del servizio di riscossione. Potrebbe quindi sostenersi che l’inibizione non riguardi i pignoramenti disposti direttamente dagli enti locali.

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