Finanza sociale, titoli di solidarietà subito operativi
Più spazio per la finanza sociale introdotta dalla riforma del Terzo settore con possibilità di rendere immediatamente operativi i titoli di solidarietà già con la definitiva approvazione del decreto fiscale. Queste le principali novità degli emendamenti all’articolo 77 del Cts. I nuovi sistemi di finanziamento a sostegno del Terzo settore consentono agli istituti di credito di emettere obbligazioni o altri titoli di debito (di durata non inferiore a 36 mesi) nonché certificati di deposito (di durata non inferiore a 12 mesi), senza applicare commissioni di collocamento e destinando una somma pari all’intera raccolta effettuata a favore degli enti non profit. Con l’approvazione del decreto fiscale, tutti gli enti iscritti al registro unico nazionale potranno beneficiare di questa misura di sostegno, comprese le imprese sociali e le cooperative sociali, prima escluse. Scompare, infatti, al comma 1 il riferimento ai soli Ets «non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5».
La modifica era stata sollecitata proprio dagli istituti di credito per favorire la collocazione della raccolta effettuata con l’emissione dei titoli e mira ad incentivare il ricorso al credito per il finanziamento di attività di interesse generale. Viene così valorizzata la funzione delle banche a livello sociale, nell’ambito di un circuito virtuoso che consente di finanziare le iniziative solidaristiche di tutti gli enti non profit grazie alla raccolta pubblica svolta tramite i canali messi a disposizione da questi istituti. Le banche dovranno dunque destinare l’intera raccolta per il finanziamento di iniziative che rientrano nelle attività di interesse generale. Ma per fare questo l’emendamento concede agli istituti un termine di 12 mesi oltre il quale, le somme non utilizzate per scopi sociali, dovranno essere investite in titoli di stato. L’emendamento fa il paio con il meccanismo di tassazione previsto per i sottoscrittori: per questi l’investimento in titoli di solidarietà viene equiparato fiscalmente all’acquisto di titoli di stato. Restano invariate invece le regole per la concessione del credito d’imposta del 50% a favore degli istituti che effettuano erogazioni liberali per il sostegno delle attività istituzionali degli Ets non commerciali. La ratio – si legge nella relazione illustrativa – risiede nella necessità di circoscrivere questo tipo di agevolazione alle sole forme di finanziamento che assegnano un beneficio sostanziale all’ente (quali sono appunto le erogazioni liberali, in quanto non implicano obbligo di restituzione) che come tali devono essere rivolte solo a soggetti di natura non commerciale. Ultima modifica riguarda l’eliminazione del decreto attuativo cui inizialmente il legislatore della riforma aveva subordinato l’operatività dei titoli di solidarietà.