Brexit, esenzione da ritenuta per le banche Uk nel periodo transitorio
L’articolo 26 comma 5-bis del Dpr 600/73 prevede l’esenzione della ritenuta principio di diritto 6 sugli interessi e sugli altri proventi derivanti da finanziamento a medio-lungo periodo corrisposti da imprese residenti nei confronti di banche stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea. L’accordo di recesso del Regno Unito dall’Ue ha previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2020, durante il quale non deve esservi alcuna discriminazione né sulle persone né sulle società. Quindi per tutto il periodo transitorio la disapplicazione della ritenuta in questione vale anche nei confronti di prestiti a medio lungo erogati da banche UK, altrimenti si assisterebbe ad una discriminazione orizzontale.
È quanto chierisce il pubblicato dall’agenzia delle Entrate il 9 aprile 2021.
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di Alessandro Borgoglio