Contabilità

Finanziamenti in pool, chi può agire in giudizio contro l’inadempiente

Legittimata solo la capofila se le era stato conferito l’onere della riscossione

di Giovanbattista Tona

Nei finanziamenti in pool possono procedere contro il debitore inadempiente tutte le banche finanziatrici ciascuna per la quota.Tuttavia se nella convenzione interbancaria alla banca capofila viene conferito specifico incarico di amministrare il finanziamento ed eventualmente realizzare i diritti del pool, tutti gli altri istituti di credito non sono legittimati ad agire per il recupero del loro credito dinanzi al giudice dell'esecuzione. Lo ha stabilito la sezione commerciale del Tribunale di Lecce (ordinanza del 30 giugno 2021).
La questione, ancora poco esplorata dalla giurisprudenza, riguarda un contratto di origine anglosassone, oramai in uso nel mercato creditizio italiano, ma ancora non disciplinato dalla legislazione nazionale.

Il “syndacate plan” (noto anche come finanziamento in pool o prestiti sindacati) consiste nell’erogazione di crediti di consistente entità da parte di due o più banche e comporta che un soggetto incarica un istituto di individuarne e coordinarne altri al fine di raccogliere una cospicua somma di denaro che una sola banca non potrebbe finanziare.Si tratta quindi di un contratto di mandato in cui l’istituto incaricato (il cosiddetto “Arranger”) si impegna ad erogare il credito richiesto, eventualmente condizionandolo al buon esito della sindacazione.Se l’arranger riesce ad organizzare il pool si instaura un altro contratto di mandato, stavolta tra la banca capofila, che coordina l’operazione, e le altre banche partecipanti, che erogano ciascuna la propria quota di finanziamento.Ciascuna banca inoltre stipula con il mutuante un diverso contratto di finanziamento.

I rapporti di finanziamento restano quindi autonomi rispetto alla convenzione interbancaria ma i contratti stipulati dagli istituti di credito restano sempre collegati unilateralmente alla convenzione interbancaria che costituisce il parametro disciplinare per individuare obblighi, facoltà e poteri delle banche sottoscrittrici.Secondo il Tribunale di Lecce, il pool è un’organizzazione assimilabile a quella dei consorzi con attività interna e ad esso possono applicarsi analogicamente gli articoli 2602 e 2608 del Codice civile. Così la banca capofila riveste un ruolo assimilabile a quello degli organi preposti al consorzio, ai quali, in base all’articolo 2608, si applica la disciplina del mandato di cui all’articolo 1710 e seguenti del Codice civile.Il mandato tra banca capofila e finanziatrice è di tipo speciale, poiché il contenuto, i poteri e la durata sono specificatamente determinati nella convenzione interbancaria. È di tipo collettivo, in quanto con un unico atto più soggetti indicano uno specifico affare. Infine è in rem propriam poiché anche il mandatario partecipa alla persecuzione dell’affare indicato nella convenzione.

Dal contratto di finanziamento in pool nasce un’obbligazione plurisoggettiva ma perché sorga la solidarietà attiva (la facoltà di ciascuno dei creditori di agire per l’intero nei confronti del debitore) è necessario che questa derivi da un valido titolo negoziale o da una disposizione normativa che la disponga espressamente. Non ci sono norme che disciplinano i prestiti sindacati e quindi non c’è una norma che preveda la solidarietà. Sicchè in linea di principio ogni singolo istituto sarà titolare della porzione di credito nella misura erogata e potrà richiedere il pagamento solo della propria quota.Ma se nella convenzione interbancaria le banche finanziatrici hanno concordato di attribuire alla banca capofila l’onere di riscuotere il credito complessivo, come avvenuto nel caso esaminato dal tribunale leccese, la relativa clausola varrà come mandato irrevocabile e l’azione esecutiva potrà essere promossa solo dalla capofila. Le altre banche resteranno prive di legittimazione ad agire.

IL SINDACATE PLAN
Cos’è
È un contratto di origine anglosassone, oramai in uso nel mercato creditizio italiano, ma ancora non disciplinato dalla legislazione nazionale. Consiste nell’erogazione di crediti di elevata entità da parte di due o più banche
Come funziona
Un soggetto incarica un istituto di individuarne e coordinarne altri al fine di raccogliere una cospicua somma di denaro che una sola banca non potrebbe finanziare

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