Imposte

Finanziamenti stipulati all’estero senza sostitutiva

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di Marco Nessi e Roberto Torelli

La disciplina dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti è la stessa dell’imposta di registro e pertanto se manca il requisito della territorialità (perché il contratto è stipulato all’estero), a meno che non possa presumersi lo scopo elusivo, l’imposta non è applicabile. È questo il principio espresso dalla Ctr di Milano nella sentenza del 1° febbraio 2016, n. 588/29/2016 (presidente Fabrizi, relatore Domenico Piombo).

Nel caso esaminato, l’agenzia delle Entrate aveva accertato ad una banca italiana una maggiore imposta sui finanziamenti a medio lungo termine concessi a terzi. La società accertata presentava ricorso, rilevando l’infondatezza della pretesa tributaria in quanto l’operazione di finanziamento in questione avrebbe rivestito un carattere internazionale. A riprova di ciò veniva evidenziato che la parte finanziata coinvolgeva una società di diritto italiano e una di diritto lussemburghese, entrambi facenti parte di un gruppo multinazionale. Viceversa, dalla parte finanziante, vi erano in prevalenza banche estere. I giudici di prime cure hanno accolto il ricorso, sottolineando che, proprio la pluralità internazionale delle parti e la natura internazionale del finanziamento costituivano le prove dell’assenza di comportamenti elusivi posti in essere per ragioni fiscali. Inoltre l’ufficio non aveva fornito alcuna prova concreta dell’avvenuta sottoscrizione del contratto in Italia anziché in Lussemburgo.

Contro tale sentenza l’ufficio proponeva appello, rilevando che, sulla base della documentazione contrattuale sottostante al finanziamento esaminato, sia soggetti finanziati sia la banca agente (delegata) erano soggetti italiani ivi residenti, e ciò confermava l’elusività della decisione di stipulare il finanziamento all’estero.

La Ctr ha confermato le conclusioni dei giudici di primo grado e condannato l’ufficio a rimborsare le spese processuali. In particolare, nel riprendere le motivazioni già espresse nel primo grado di giudizio, i giudici d’appello hanno preliminarmente ricordato che, ai sensi dell’articolo 15 del Dpr 601/1973, le operazioni di credito a medio e lungo termine effettuate da azienda e istituti bancari sono esenti dalle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali e, in luogo di questi tributi, sono soggette ad un’imposta sostitutiva a cui si applica la disciplina dell’imposta di registro. A quest’ultimo riguardo, l’articolo 2 del Dpr 131/1986 riconosce l’applicabilità dell’imposta per i soli atti «formati per iscritto nel territorio dello Stato».

Proprio alla luce di tali disposizioni, coerentemente con il coinvolgimento di soggetti finanzianti e finanziati di diritto estero, i giudici d’appello hanno evidenziato che nel caso specifico i contratti di finanziamenti erano stati legittimamente stipulati in Lussemburgo. Oltre a ciò, hanno poi ricordato che, ai fini dell’applicazione dell’imposta, nessuna rilevanza può essere attribuita al fatto che la fase pre-contrattuale di trattative ed accordi si sia svolta in Italia, in quanto ciò che conta è solo il fatto che il contratto di finanziamento sia stato stipulato all’estero (in senso analogo: Ctp Milano, 6812/2014 e 6045/2014 e Ctp Verona 261/2014).

Ctr Lombardia, sentenza 588/29/2016

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