Imposte

Finanziamenti a tasso zero senza rilevanza per l’Irap

Natura finanziaria anche con iscrizione a bilancio in area caratteristica. Il corrispettivo dovuto a una società di credito assimilabile a un interesse

immagine non disponibile

di Alessandro Germani

La componente che una società paga a fronte di finanziamenti a tasso zero ha natura finanziaria e quindi è irrilevante ai fini Irap, anche se iscritta in bilancio in area caratteristica. È questa la risposta a interpello 46/2023 delle Entrate.

Alfa opera nel settore della nautica e vende attraverso dei dealer. Per incrementare le vendite si è accordata con una società di credito al consumo che effettuerà dei finanziamenti a tasso zero. In sostanza il cliente, tramite il dealer, richiede il prestito alla finanziaria, vedendosi applicare un tasso pari a zero. Alfa corrisponde a fronte di ciò un importo alla finanziaria, iscritto a deconto delle vendite (voce A1 di conto economico). In alternativa per la società potrebbe andare fra i servizi in B7 come costo di natura commerciale. L’iscrizione in area caratteristica comporta la rilevanza del costo ai fini Irap; viceversa, la sua contabilizzazione in area finanziaria lo renderebbe indeducibile. L’istante richiama la risoluzione 52 del 1996 in cui era stata avallata la tesi per cui un importo del genere non aveva natura finanziaria, trattandosi di un provento di un’obbligazione di fare. La successiva risoluzione 71/1998 pur avendo inquadrato la prestazione come esente ai fini Iva, aveva confermato che per la società che sostiene il costo questo è sempre a fronte di un’obbligazione di fare. La Cassazione 26122/2019 ha poi ribadito che si tratta di costi della voce B7, deducibili ai fini Irap.

L’Agenzia ritiene invece che l’importo corrisposto dall’istante alla società finanziaria abbia natura finanziaria. Non sarebbe dirimente il fatto che il beneficiario del capitale dato in prestito non sia la società istante ma unicamente il cliente finale. La natura finanziaria di un onere dipende dalla sua stretta connessione con l’erogazione del finanziamento. Tale connessione sarebbe avvalorata dal contratto in essere, dal fatto che il corrispettivo è parametrato ad elementi del prestito (durata, rate, Taeg), che lo stesso può essere modificato unilateralmente dalla finanziaria. L’Agenzia motiva la natura finanziaria anche in base alla risoluzione 71/1998 e ad alcune pronunce di merito (Ctr Lazio 6972/29/14), sostenendo che l’incremento delle vendite è legato ad una modalità finanziaria (finanziamento a tasso zero) tale per cui il corrispettivo dovuto alla società di credito al consumo deve considerarsi assimilato ad un interesse. Però non vi è dubbio che le pronunce di prassi citate si esprimevano in maniera differente, avvalorate anche da recente giurisprudenza di legittimità. Quindi il dietrofront quantomeno avrebbe dovuto revocare esplicitamente quelle pronunce.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©