Finanziamento infragruppo tra le società controllate dalla holding
Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori
La risposta è affermativa. Come indicato nell’articolo 8 della delibera del comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr) del 19 luglio 2005, n. 1058, rubricato «Raccolta nell’ambito dei gruppi», le società possono raccogliere risparmi, con modalità diverse dall’emissione di strumenti finanziari, presso società controllanti, controllate o collegate in base all’articolo 2359 del Codice civile e presso controllate da una stessa controllante. Si ricorda inoltre che, al caso indicato dal lettore, la dottrina prevalente ritiene applicabile anche la disciplina dell’articolo 2497 relativo alla postergazione dei finanziamenti soci. In base a tale disposizione, il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Ai fini dell’articolo in questione, s’intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
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