Imposte

Finanziamento soci tassabile se è nel verbale di assemblea

La somma a credito sconta l’imposta di registro al 3%

di Angelo Busani

Il finanziamento soci enunciato in un verbale di assemblea, nel corso della quale viene aumentato il capitale sociale di una società utilizzando, per liberarlo, la somma a credito del socio finanziatore, è soggetto a imposta di registro con l'aliquota del 3%: è quanto deciso dalla Cassazione nell'ordinanza n. 11276 del 29 aprile 2021.

Si consolida, dunque, con questa decisione l'orientamento della Cassazione secondo il quale vi è una fattispecie di enunciazione tassabile quando il contratto di finanziamento tra il socio e la società viene enunciato nel corso di un'assemblea dei soci di tale società: principio espresso dalla Cassazione per la prima volta nel 2010 (n. 15585/2010, Il Sole 24 Ore, 12 settembre 2010) e ribadito, da ultimo, nel 2019 (n. 32516/2019, Il Sole 24 Ore, 2 marzo 2020).

Questa interpretazione, pertanto, svaluta implicitamente (in quanto l'argomento non è mai stato espressamente trattato in tutte le predette decisioni e nemmeno nell'ordinanza 11276/2021), l'osservazione secondo cui l'enunciazione in un verbale assembleare non si presta a essere tassata per mancanza del presupposto in base al quale l'enunciazione si rende tassabile: infatti, l'articolo 22, comma 1, del Tur (testo unico dell'imposta di registro, Dpr 131/1986) indica, quale presupposto della tassazione dell'enunciazione, l'identità tra le parti contraenti dell'atto enunciante e le parti contraenti dell'atto enunciato.

Se il concetto di “parte contraente” è del tutto appropriato per il contratto di finanziamento-soci (ne sono “parti” la società finanziata e i soci finanziatori), esso è veramente inappropriato per il verbale assembleare, il quale, per sua stessa natura (essendo una mera registrazione degli eventi assembleari), è pacificamente concepito come un “atto senza parti”.

In secondo luogo, deve essere osservato che se, come di solito accade (specie nelle società di ridotte dimensioni), il contratto di finanziamento soci non è formalizzato, ma è frutto di un accordo verbale, l'articolo 22, comma 2, Tur, esonera da tassazione per enunciazione i contratti verbali i cui effetti «sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione».

Ebbene, il verbale assembleare documenta, nel momento in cui illustra il collocamento dell'aumento di capitale sociale, il contratto tra soci e società con il quale i soci, esercitando l'opzione a essi spettante, sottoscrivono l'aumento di capitale e liberano la sottoscrizione compensando il credito derivante dal contratto di finanziamento soci con il debito derivante dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale. È del tutto evidente che questa compensazione determina la cessazione degli effetti del contratto di finanziamento e che questa situazione si verifica «in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione», con il che dovrebbe venir meno il presupposto della tassazione per enunciazione.

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