Controlli e liti

Fino al 15 ottobre pagamenti Pa oltre 5mila euro senza segnalazione preventiva alla riscossione

Resta in vigore per tutto il 2020 l’inibizione a verificare l’esistenza di carichi a ruolo prima di rimborsare i crediti d’imposta

di Luigi Lovecchio

Differimento al 15 ottobre del divieto di effettuare le segnalazioni all’Ader (agenzia delle Entrate-Riscossione), in caso di pagamento di somme maggiori di 5mila euro da parte di enti pubblici. Rimane vigente per tutto l’anno 2020 l’inibizione a verificare l’esistenza di carichi a ruolo all’atto del rimborso di crediti d’imposta.

Il Dl 104/2020 (decreto Agosto) pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 14 agosto ha posticipato al 15 ottobre la sospensione dei versamenti all’agente della riscossione. Fino alla medesima data, inoltre, sono precluse le notifiche di cartelle di pagamento nonché l’attivazione di nuove azioni esecutive o misure cautelari.

Va altresì segnalato che, in base all’articolo 153 del decreto Rilancio (Dl 34/2020), fino al termine del periodo di sospensione non si effettuano le verifiche previste dall’articolo 48-bis del Dpr 602/1973. In forza di tale disposizione, quando una pubblica amministrazione deve eseguire un pagamento per un importo maggiore di 5mila euro, a qualsiasi titolo (ad esempio, per prestazioni professionali, appalti o forniture), deve interrogare il sistema informativo di agenzia delle Entrate – Riscossione. Se da tale interrogazione emerge che il beneficiario del pagamento ha debiti scaduti pari ad almeno 5mila euro, viene effettuata la segnalazione all’Ader. Questa segnalazione ha la funzione di consentire all’agente della riscossione di notificare un ordine di pignoramento presso terzi. L’effetto finale della procedura è che l’ente pubblico esegue il versamento al netto delle somme dovute all’Ader. Tale disciplina è stata tuttavia disattivata dal sopra citato articolo 153 del decreto Rilancio per tutta la durata del periodo di sospensione di cui all’articolo 68, comma 1, del Dl 18/2020. Sono fatti salvi solo gli ordini di versamento notificati dall’agente della riscossione alla data del 19 maggio scorso (entrata in vigore del decreto Rilancio). Poiché il decreto di agosto ha prolungato la moratoria fino al 15 ottobre, la verifica da parte delle pubbliche amministrazioni resta inibita sino a quest’ultima data.

Si ricorda altresì che, ai sensi dell’articolo 28-ter del Dpr 602/1973, l’agenzia delle Entrate, prima di rimborsare crediti d’imposta, deve verificare presso il sistema informativo dell’Ader se il contribuente ha debiti per somme ad essa affidate. In caso di riscontro positivo, l’agente della riscossione notifica al contribuente una proposta di compensazione delle somme a ruolo con l’ammontare del credito d’imposta in corso di rimborso. Qualora il debitore sia incorso in morosità con l’agente della riscossione, in caso di rifiuto della suddetta proposta di compensazione, quest’ultimo potrebbe notificare un pignoramento del credito d’imposta. Anche questa procedura è stata disinnescata dall’articolo 145 del decreto Rilancio, questa volta, per tutto l’anno 2020. Di conseguenza, il rimborso del credito d’imposta va sempre erogato per l’ammontare spettante, senza che le pendenze verso l’Ader siano in alcun modo di ostacolo.

Da ultimo, si evidenzia che resta invece in vigore il divieto di effettuare compensazioni orizzontali in F24 allorquando l’interessato abbia morosità con l’agente della riscossione maggiori di 1.500 euro (articolo 31 del Dl 78/2010). In questo caso, dunque, occorre utilizzare prioritariamente il credito d’imposta per estinguere il debito a ruolo.

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