Adempimenti

Fino al 31 dicembre Naspi liquidata in base ai valori del 26 maggio

Sospesa la riduzione del 3% mensile dal primo giorno del quarto mese di fruizione

I beneficiari della Naspi percepiranno l’indennità nella misura in essere al 26 maggio 2021, senza alcuna diminuzione; e ciò varrà per l’intero anno 2021. A prevederlo è l’articolo 38 del decreto Sostegni bis (Dl n. 73/21), che interviene sul cosìdetto décalage dell’assegno di disoccupazione prevedendone, di fatto, il congelamento. A fronte di questa disposizione, sino al 31 dicembre 2021, l’ammontare Naspi non subirà decrementi e continuerà a essere corrisposto nell’importo pagato dalla data di entrata in vigore del Sostegni bis, che è appunto quella del 26 maggio.

Con questa norma il legislatore - nell’intento di agevolare i percettori di Naspi durante l’emergenza epidemiologica – interviene sull’articolo 4, comma 3, del Dlgs n. 22/2015. La disposizione, ora temporaneamente riformata, prevede una riduzione della Naspi del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Il décalage non si applicherà, sempre sino al 31 dicembre 2021, anche alle nuove erogazioni di Naspi con decorrenza dal 1° giugno e al 30 settembre 2021.

Adeguamento, dunque, bloccato sino alla fine del 2021. Il meccanismo riprenderà a operare dal 1° gennaio 2022. Su questo specifico punto il Sostegni bis dispone che l’importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi. Stando a quanto si legge nella norma, quindi, ripresa del meccanismo di diminuzione da gennaio, ma gli importi di Naspi verranno decurtati tenendo conto anche dei mesi di sospensione. Si tratta di un calcolo a esclusivo appannaggio dell’Inps, i cui dettagli verranno meglio specificati dall’Istituto.

La facilitazione viene finanziata con uno stanziamento di 327,2 milioni per il 2021.

L’agevolazione si va ad aggiungere a quella già prevista dal decreto Sostegni (Dl n. 41/21, convertito dalla legge n. 69/21) consistente nella possibilità – fino al 31 dicembre 21, di non tenere conto – ai fini della concessione dell’assegno - del requisito delle 30 giornate di lavoro effettive nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo di disoccupazione che, ordinariamente, costituisce una condizione imprescindibile per l’ammissione.

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