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Fino al 31 ottobre iter semplificato per gli adeguamenti statutari

di Gabriele Sepio

Doppio binario per il termine di adeguamento degli enti non profit alle disposizioni del Codice del Terzo settore (Cts, Dlgs 117/2017). Varie scadenze sono da tenere sotto controllo, per chi si appresta ad entrare a pieno regime nella riforma.

In vista del termine del 31 ottobre 2020 per gli adeguamenti degli statuti con le maggioranze semplificate e in attesa dell’emanazione del decreto attuativo del nuovo Registro unico nazionale (Runts, prevista per settembre), le Onlus, le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) sono chiamate a confrontarsi con le scadenze legate all’attuazione della riforma introdotta con il Cts.

Se per Odv e Aps l’istituzione del Runts segna il passaggio definitivo nel nuovo sistema del Terzo settore, per le Onlus rimarrà invece la possibilità di iscrizione nell’Anagrafe unica fino alla definitiva abrogazione della disciplina contenuta nel Dlgs. 460/1997 (si veda l’articolo sulla destra).

È bene quindi fare chiarezza sul significato delle diverse scadenze e sulle possibili opzioni per l’adeguamento in questa fase transitoria.

Termine non perentorio

La prima data da considerare è quella del 31 ottobre 2020, entro la quale – a seguito della proroga disposta dal Dl Cura Italia – le Onlus, le Odv e le Aps potranno ancora approvare le modifiche di “mero adeguamento” alla riforma con le maggioranze e le modalità previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.

Entro questa data, resta quindi possibile per le associazioni iscritte negli attuali registri avvalersi dei quorum dell’assemblea ordinaria per deliberare le modifiche volte ad adeguare lo statuto a disposizioni inderogabili del Codice del Terzo settore oppure per escludere l’applicazione delle nuove disposizioni derogabili con apposita clausola statutaria (articolo 101, comma 2 del Cts). La stessa possibilità è assicurata alle imprese sociali, al fine dell’adeguamento alla disciplina del Dlgs 112/2017.

Come chiarito dal ministero del Lavoro (circolare n. 13/2019), la data del 31 ottobre non rappresenta quindi un termine perentorio, ma deve essere tenuta a mente da quelle associazioni che intendano avvalersi delle modalità semplificate.

Benefici fiscali

A prescindere dall’adeguamento nel termine fissato dal legislatore, inoltre, le Onlus, le Odv e le Aps iscritte nei rispettivi registri possono continuare ad applicare nel periodo transitorio i benefici fiscali introdotti con la riforma, quali ad esempio le agevolazioni per chi eroga a favore del Terzo settore previste dall’articolo 83 del Cts. O quelle in tema di imposte indirette di cui all’articolo 82 del Cts (si veda la risoluzione dell’agenzia delle Entrate n.89/2019).

Attenzione, tuttavia, alle scadenze da considerare per assicurare la continuità nella fruizione delle agevolazioni fiscali. Per le Onlus, il termine ultimo da prendere a riferimento per l’adeguamento è quello del periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Ue sulle nuove misure fiscali introdotte dalla riforma (articolo 104, comma 2 del Cts), che segnerà l’abrogazione della disciplina contenuta negli articoli 10 e seguenti del Dlgs 460/1997 e l’efficacia dei nuovi regimi in tema di imposte dirette rivolti agli Ets. Fino ad allora, infatti, le Onlus continueranno ad essere iscritte nella relativa anagrafe presso l’agenzia delle Entrate, potendo quindi continuare a beneficiare dell’attuale regime fiscale e delle altre agevolazioni connesse alla qualifica (ivi incluse quelle introdotte dalla riforma del Terzo settore), a prescindere dall’adeguamento entro il prossimo 31 ottobre.

Una deadline più ravvicinata, invece, dovrà essere considerata dalle Odv e Aps iscritte nei rispettivi registri, per le quali sono già efficaci i requisiti statutari previsti dal Codice del Terzo settore. Per queste ultime, al momento dell’istituzione del Runts sarà avviata una procedura di “migrazione” automatica nelle rispettive sezioni, che prevede un controllo sugli statuti da parte degli uffici competenti e la possibilità per questi ultimi di chiedere all’ente interessato chiarimenti e integrazioni (articolo 54 del Codice del Terzo settore).

La perdita della qualifica

Per Odv e Aps, quindi, sarà molto importante aver effettuato l’adeguamento in tempo utile per la “migrazione”: tenuto conto del venir meno degli attuali registri, infatti, l’eventuale esclusione dell’ente dal Runts comporterebbe la perdita della qualifica di Odv o Aps, con conseguente decadenza dalla possibilità di fruire delle relative disposizioni agevolative.