L'esperto rispondeAdempimenti

Fino a 5mila euro si compensa senza visto di conformità

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di Giuseppe Barbiero

La domanda

L’articolo 3 del Dl 24 aprile 2017, n. 50, ha rettificato la norma sull’utilizzo in compensazione delle ritenute, abbassando – da 15mila a 5mila euro – il limite del credito da compensare superato il quale scatta l’obbligo del visto di conformità. Dal testo della norma, e dalla dottrina, sembra ci sia obbligo di visto di conformità per il 770 solo se il credito di cui al rigo Sx4, colonna 6, è superiore a 5.000 euro, e uno dei righi Sx32, Sx33 e Sx34 presenta un credito superiore a 5.000 euro. L’esempio riportato nella circolare 28/E/2014 genera un dubbio, in particolare quando afferma che, se dalla dichiarazione emergono crediti di importo superiore a 15.000 (limite vigente nel 2014), va apposto il visto di conformità.
Si chiede conferma dell’esclusione dall’obbligo del visto di conformità qualora nel rigo Sx4, colonna 6, il credito risulti inferiore a 5.000 euro, ma in corso d’anno siano stati utilizzati crediti di importo superiore a 5.000 euro, riportandoli nel rigo Sx1, colonne 1 e 2. - A.V.MORBEGNO

A seguito delle modifiche apportate dal Dl 50 del 2017, è esclusa l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione 770/2017 qualora l’utilizzo in compensazione orizzontale in corso di anno (nel 2016, nel caso prospettato) del credito per ritenute, maturato nell’anno medesimo, sia inferiore o pari a 5.000 euro. Pertanto, anche se il credito complessivo emergente da tale dichiarazione dovesse superare il limite indicato, ma l’importo effettivamente utilizzato in compensazione orizzontale nell’intera annualità fosse inferiore o pari al limite di 5.000 euro, non scatterebbe l’obbligo di apporre il visto di conformità sulla dichiarazione stessa.

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