Imposte

Fino al nullaosta Ue continuano a valere i vecchi regimi fiscali

Per Odv o Aps opzionabile il modello previsto per i contribuenti minori

di Gabriele Sepio

Dal rispetto dei criteri di secondarietà, come stabiliti dal Dm 107/21 , dipende la permanenza degli enti nel Runts e il trattamento fiscale dell’ente.

Il Codice del terzo settore prevede che le attività diverse siano imponibili, con la chance di accedere – al ricorrere dei requisiti e a seconda della veste giuridica – a speciali regimi forfetari. Le novità del nuovo decreto devono oggi fare i conti con la disciplina transitoria della riforma, posto che, ai fini fiscali, per le attività diverse continueranno ad applicarsi i regimi attuali, sostituiti da quelli del Codice solo dopo il placet Ue.

Si pensi alle organizzazioni di volontariato (Odv), che nelle more si qualificano già come Ets e, allo stesso tempo, Onlus di diritto (a patto che non svolgano attività commerciali diverse da quelle marginali). Per questa tipologia di enti, continua a farsi riferimento ai regimi di defiscalizzazione previsti per le attività produttive e commerciali svolte entro i limiti di marginalità di cui al Dm 25 maggio 1995.

Discorso diverso, invece, per le Onlus. Fino al vaglio europeo, questi enti continueranno ad applicare il più stringente criterio della “connessione” alle attività istituzionali di cui al Dlgs 460/1997.

Con l’avvio della riforma, invece, si amplia il raggio d’azione delle attività delle Onlus: non si richiede più una diretta connessione con le attività istituzionali, ma assume rilevanza il rispetto del vincolo di destinazione alle finalità istituzionali.

A livello fiscale, per i proventi delle attività diverse, troverà applicazione il regime forfetario dell’articolo 80 del Codice ovvero, ove si qualifichino come Odv o Aps, quello opzionale che si ispira a quanto previsto per i contribuenti minori (articolo 86 del Codice). Le Odv e Aps che non superino la soglia dei 130mila euro dei proventi annui potranno determinare il reddito derivante dalle attività commerciali svolte applicando coefficienti di redditività ridotti, pari all’1 e al 3 per cento.

Attenzione, invece, ove le entrate derivanti da attività d’interesse generale (articolo 5 Cts) e diverse (articolo 6 Cts) svolte in forma d’impresa superino quelle non commerciali. In questo caso, pur sempre nel rispetto dei limiti di secondarietà e strumentalità di cui al Dm 107/21, l’ente non perde l’accesso al Runts, ma verrà inquadrato come Ets commerciale.

In quest’ipotesi non scattano i regimi forfettari del Codice e troverà applicazione la disciplina ordinaria del Tuir.

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