Adempimenti

Firma elettronica avanzata, gli atti in digitale vanno sottoposti a registrazione

L’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 23/E illustra il caso di un preliminare di vendita sottoscritto in digitale

Gli atti sottoscritti con firma elettronica avanzata sono da sottoporre a registrazione, con il versamento delle relative imposte di registro e di bollo. Ad affermarlo è l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 23/E/2021, pubblicata giovedì 8 aprile.

Il caso riguarda contratti preliminari di compravendita di immobili sottoscritti tramite scrittura privata in formato digitale, con firma elettronica avanzata. La domanda, in particolare, arrivava da un’agenzia immobiliare. Le Entrate spiegano che «i sopra menzionati atti sono da sottoporre a registrazione con il versamento della relativa imposta secondo le regole generali (cfr. in particolare il Dpr n. 131 del 1986)».

Inoltre, il documento ricorda che «gli atti presentati per la registrazione, sulla base di quanto previsto dal CAD (articolo 43), devono essere presentati in formati idonei, in linea con le disposizioni di legge in materia, onde consentire agli uffici dell’Agenzia di acquisirli nel proprio Sistema di conservazione, anch’esso previsto dall’articolo 44 del CAD, al fine di garantirne l’integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità».

L’Agenzia non entra nel merito della validità civilistica della firma digitale e ricorda che, se poi il preliminare dovesse essere dichiarato invalido per fatto imputabile alle parti, le imposte versate non verrebbero restituite.

Gli atti firmati in digitale sono soggetti anche all’imposta di bollo, da versare in modalità tradizionale (mediante contrassegno) o in modalità virtuale.

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