Imposte

FISCO E AGRICOLTURA/ Con lo street food si ampliano le attività connesse

di Gian Paolo Tosoni

Lo “street food” amplia il perimetro della vendita diretta delle imprese agricole, ma non sempre questa estensione rientra nel reddito agrario. La legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017, articolo 1, comma 499) introduce nell’ambito della vendita diretta la possibilità di vendere prodotti agricoli anche manipolati e trasformati già pronti per il consumo, mediante l’utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell’impresa agricola, nonché con modalità itinerante su aree pubbliche o private. Rimane vietato il servizio assistito di somministrazione e devono in ogni caso essere osservate le prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

Le imprese agricole da sempre possono cedere i loro prodotti a consumatori finali sul luogo di produzione ed in tutto il territorio nazionale; la vendita al minuto può avvenire anche in forma itinerante ovvero mediante il commercio elettronico. La vendita diretta non è soggetta a particolari formalità se non al rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sanità. Per il commercio elettronico ed itinerante serve una comunicazione al comune del luogo in cui ha sede l’azienda. L’articolo 4 del Dlgs n. 228/2001 ha previsto successivamente anche la possibilità di effettuare il consumo diretto dei prodotti agricoli ceduti utilizzando i locali della azienda agricola.

Ora la legge di Bilancio 2018, offre l’opportunità del consumo diretto dei prodotti agricoli anche mediante strutture mobili e con modalità itineranti su aree pubbliche e private. Quindi l’impresa agricola può vendere ai consumatori finali il panino con il salame in tutte le forme possibili sia in sede fissa che in forma itinerante.

Se da un lato le imprese agricole hanno ampia libertà sotto il profilo amministrativo di svolgere la fornitura di prodotti manipolati e trasformati pronti per il consumo, non sempre tali attività possono rientrare nel reddito agrario. Infatti la tassazione catastale comprende la cessione di prodotti agricoli allo stato originario ovviamente (frutta, vino, ecc.) mentre se i prodotti sono manipolati occorre che essi rientrino nel Dm 13 febbraio 2015.

In tale elenco sono compresi la carne essicata, salata ed affumicata, salsicce e salami, formaggi ed altri derivati del latte ed olio, il pane, la birra, il vino, i succhi e sciroppi di frutta. Si ritiene che i predetti prodotti affinché possano essere compresi nel reddito agrario debbano essere ceduti allo stato originario ovvero nello stato in cui sono descritti nel citato decreto. Un eventuale processo di cottura a nostro parere farebbe rientrare tale attività nel reddito di impresa.

Si ricorda inoltre che l’impresa agricola può cedere ai consumatori finali anche prodotti agricoli acquistati presso terzi in misura non prevalente in confronto ai propri. Se i prodotti acquistati vengono ceduti allo stato originario rientrano comunque nel reddito di impresa se non hanno subito un processo di manipolazione o di trasformazione (agenzia Entrate circolare n. 44/2004).

Se invece vengono manipolati con i propri il prodotti rientrano nel reddito agrario (esempio sciroppi o succhi di frutta ottenuti con frutta acquistata in misura non prevalente). Ma la vendita diretta per il consumo immediato non sempre consente un processo di manipolazione o trasformazione; si pensi ad esempio ad un produttore di salami che acquista il pane per vendere i panini e quindi il pane viene ceduto allo stato originario. Nella fattispecie tuttavia il pane potrebbe essere considerato un prodotto accessorio di modesto valore ceduto per valorizzare il proprio (salame) e quindi rientrare nel reddito agrario.

Il produttore agricolo in regime normale Iva deve emettere lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale o la fattura per tutti i prodotti ceduti al minuto. Se opera in regime speciale (articolo 34 del Dpr n. 633/72), non deve emettere lo scontrino per i prodotti agricoli compresi nella tabella A, parte prima, allegata al Dpr n. 633/72 (frutta, vino), ma lo deve emettere per tutti gli altri.

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