Imposte

FISCO E AGRICOLTURA/Agevolazione Ici-Imu anche se il terreno è coltivato da una società semplice

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di Gian Paolo Tosoni

Ai soci delle società di persone esercenti attività agricole in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso di tali qualifiche. Questa disposizione è contenuta nell’articolo 9 del Dlgs 228/2001. Il diffuso fenomeno delle società semplici agricole talvolta sembra ostacolare l’accesso alle agevolazioni spettanti ai soci delle predette società agricole che sono in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap) e di coltivatore diretto.

Il contenuto dell’ articolo 9 della legge di orientamento, pur senza citarlo si rispecchia nella sentenza della Cassazione 11415/2019. La fattispecie esaminata dalla Suprema corte riguardava una controversia in materia di Ici relativamente ad un terreno posseduto da un coltivatore diretto, ma coltivato da una società semplice di cui il proprietario del terreno era socio unitamente ai figli. Evidentemente il Comune aveva negato le agevolazioni che sussistevano in presenza di terreni posseduti e condotti dal contribuente, ma invece nella fattispecie il terreno era posseduto da una persona fisica e coltivato da una società semplice.

La Cassazione ha rigettato l’accertamento del Comune confermando quindi le agevolazioni a favore del proprietario coltivatore diretto e tale decisione è perfettamente in linea con l’articolo 9 del Dlgs 228/2011. La sentenza inoltre approfondisce il concetto di società agricole (che ai fini dell’Ici non usufruiva delle agevolazioni essendo allora riservate alle persone fisiche) con la relativa qualifica di imprenditore agricolo professionale le cui considerazioni sono invece valide in materia di Imu in quanto per tale imposta le esenzioni non sono precluse alle società (articolo 13, comma 2, del Dlgs 201/2011).

Il legislatore della legge di orientamento ha avuto quindi una particolare attenzione alla persona fisica destinataria di determinate agevolazioni che però non coltivava direttamente il terreno ma lo faceva mediante una società. Il rapporto societario era generalmente non scelto delle persone che operavano in agricoltura le quali sovente si sono trovate a dover gestire la propria azienda agricola nella forma societaria. Prima della introduzione del Registro delle Imprese avvenuta alla fine degli anni 90, le imprese agricole erano generalmente condotte da comunioni tacite familiari (padre e figli, fratelli, cugini, eccetera) legate da un vincolo di parentela e non da un interesse societario.

Siccome il Registro delle imprese non consentiva l’iscrizione delle comunioni familiari, le famiglie coltivatrici hanno dovuto qualificarsi come società semplici. Allora l’attenzione del legislatore è stata apprezzabile in quanto non ha voluto che tale evoluzione societaria comportasse la decadenza dalle agevolazioni. Ma la norma parla anche di diritti e non solo di agevolazioni fiscali. Ad esempio se un coltivatore diretto è proprietario di un terreno agricolo che coltiva mediante una società semplice costituita con i familiari, in caso di vendita del fondo agricolo confinante ha il diritto di prelazione spettante ai confinanti coltivatori diretti.

Del resto se due fratelli possiedono un terreno agricolo insieme in quanto lo hanno ereditato e lo coltivano, la loro comunione ereditaria diviene una società semplice senza volerlo. Ritornando all’Ici/Imu l’esenzione prevista per i coltivatori diretti o Iap, titolari del diritto reale sul terreno e che siano contemporaneamente i conduttori del fondo, appare evidente che i requisiti sussistono entrambi anche se la coltivazione è esercitata dalla società semplice di cui i proprietari sono soci.

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