Imposte

FISCO E AGRICOLTURA/Agevolazioni sul compendio unico solo per Iap e coltivatori diretti

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di Gian Paolo Tosoni

Le agevolazioni in materia imposta di registro, ipotecaria e catastale per l’acquisto di terreni agricoli costituenti il compendio unico, spettano ai soggetti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto. Lo precisa l’ ordinanza della Cassazione 8618/2018 depositata il 9 aprile scorso.

La controversia si era instaurata in quanto l’articolo 5-bis del Dlgs 228/2001 prevede la esenzione da tutte le imposte sui trasferimenti per gli acquisti di terreni agricoli da parte di coloro che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli.

Il dato letterale della norma non richiede che gli acquirenti siano in possesso delle qualifiche professionali agricole al momento dell’acquisto, ma soltanto il loro impegno a coltivare il fondo. Tale circostanza aveva consentito al contribuente di ottenere l’annullamento dell’avviso di liquidazione in entrambi i precedenti giudizi di merito.
Invece la Cassazione ritiene obbligatoria la contestualità della sussistenza e dell’impegno a costituire il compendio unico e di coltivarlo o condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale. Si fa notare che la normativa sul compendio unico non richiede la qualifica professionale mentre invece lo prevede la legge 97/1994 (legge sulla montagna).

In sostanza la Cassazione riconosce l’applicazione di questo beneficio nel rispetto del requisito soggettivo ovvero del possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, addirittura accompagnata dalla iscrizione ai fini previdenziali ancorché questa normativa non lo preveda espressamente. Invece il contribuente riteneva in base al dato normativo che fosse sufficiente l’impegno alla coltivazione.
Il beneficio della esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale si applicava fino al 31 dicembre 2013 in presenza di costituzione di un compendio unico con un vincolo di almeno dieci anni durante il quale il terreno doveva essere coltivato direttamente dagli acquirenti e per il predetto periodo i terreni non potevano essere frazionati per atto tra vivi, ma nemmeno a causa di morte. Il terreno doveva avere una superfice minima, anche considerando altri terreni già di proprietà dell’acquirente per il raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo.

L’ agevolazione fiscale è venuta meno con la riforma dell’imposta di registro a cura della normativa sul federalismo fiscale (articolo 10 del Dlgs 23/2011). Attualmente si applica la agevolazione al Dl 194/2010 e cioè la sola imposta catastale dell’uno per cento e nei comuni montani nemmeno quella.

Cassazione, ordinanza 8618/2018

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