FISCO E AGRICOLTURA/Benefici fiscali per i coadiuvanti agricoli solo dal 2019
L'estensione dei benefici fiscali ai coadiuvanti agricoli contenuta nella legge di Bilancio 2018, ha carattere innovativo e quindi ha effetto dal 2019. L’amara sorpresa è contenuta nella circolare Telefisco delle Entrate: la 8/E/2019 ( clicca qui per consultarla ).
La disposizione è contenuta nel comma 705 dell’articolo 1 della legge 145/2018 che dispone che i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare che risultano iscritti nella gestione previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente.
I coadiuvanti familiari nell’ambito della famiglia diretto coltivatrice sono iscritti ai fini previdenziali nella posizione del titolare della impresa agricola e pagano i contributi previdenziali previsti per le unità attive. Tale circostanza ha sempre fatto ritenere che i medesimi soggetti potessero usufruire delle agevolazioni fiscali previste per il titolare della impresa agricola diretto coltivatrice. La norma inserita nella recente legge di bilancio in effetti non si definisce interpretativa, ma il tenore aveva le caratteristiche per esserlo e quindi avrebbe dovuto lasciare sereni i coadiuvanti familiari che in passato hanno usufruito dei benefici fiscali della piccola proprietà contadina, della esenzione Imu e della esenzione da Irpef, quest’ultima vigente per il triennio 207/2019. Invece la circolare proprio nel passaggio in cui si parla della esenzione dei redditi dei terreni da Irpef precisa che la esenzione compete per il 2019 anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, ancorché la norma sia stata emanata a partire dal 2017.
La circolare poi illustra la agevolazione in materia di acquisto di terreni agricoli in base alla quale gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa di 200 euro ed all’imposta catastale nella misura dell’uno per cento. Anche in questo caso l’Agenzia nella circolare precisa che tale agevolazione si affianca ad un’altra già esistente confermando quindi cha ha carattere innovativo dal 1 gennaio 2019. La analoga agevolazione preesistente era stata introdotta dall’articolo 1, comma 907, della legge n. 208/2015 che aveva previsto i medesimi benefici fiscali per l’acquisto di terreni da parte del coniuge e parenti in linea retta di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali .
La circolare dell’Agenzia non prende in considerazione la esenzione in materia di imposta comunale ma si deve ritenere che anche per questa fattispecie la norma abbia carattere innovativo. Anzi la questione è stata sollevata proprio dall’Imu in quanto i comuni, in particolare dell’Emilia Romagna, contestavano la agevolazione ai coadiuvanti coltivatori diretti. Ora la questione è risolta, ma purtroppo rimane sospesa per il passato.
In ordine ai requisiti dei coadiuvanti, la circolare precisa che è necessaria l’appartenenza al medesimo nucleo familiare, senza alcuna altra precisazione; a nostro parere non si deve fare riferimento allo stato di famiglia ma al grado di parentela e la convivenza allargata favorita dalla circostanza che i familiari operano nella medesima impresa agricola. Inoltre i coadiuvanti devono essere iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale agricola in qualità di coltivatori diretti e partecipare attivamente all’esercizio dell’impresa familiare. È consigliabile anche di enunciare l’impresa familiare ai fini delle imposte dirette ai sensi dell’articolo 5 del Tuir.
Agenzia delle Entrate, circolare 8/E/2019