Adempimenti

FISCO E AGRICOLTURA/I proprietari di terreni affittati dichiarano il reddito dominicale

immagine non disponibile

di Gian Paolo Tosoni


Prende il via la stagione della dichiarazione dei redditi a partire dal modello 730. I redditi dei terreni sono assunti su base catastale ma si sovrappongono due agevolazioni; infatti i redditi dominicali non sono soggetti ad Irpef se i terreni assolvono l’Imu, ma se i terreni sono posseduti e coltivati da coltivatori diretti o imprenditore agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale, sia l’Imu che l’Irpef non sono dovute.

La norma di riferimento è l’articolo 1, comma 44, della legge 232/2016 il quale dispone che per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicale ed agrario non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali all’articolo 1 del Dlgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.

Le istruzioni al modello Redditi 2018 richiedono la compilazione del quadro RA nei righi 1 e 3 in cui si riportano le tariffe d’estimo non rivalutate; in base alle istruzioni ministeriali, si deve procedere alla rivalutazione del reddito dominicale nella misura del 80% e del reddito agrario del 70%. Questa rivalutazione non si applica soltanto quando i terreni sono concessi in affitto a giovani agricoltori che al momento della stipula del contratto non avevano compiuto l’età di quarant’anni. La rivalutazione deve essere eseguita anche dai titolari dei redditi dei terreni in possesso della qualifica di Iap o di coltivatore diretto ancorché poi il reddito non venga dichiarato. Invece nella fattispecie non si applica la ulteriore rivalutazione del 30% delle tariffe d’estimo che è esclusa proprio per i soggetti in possesso della qualifica di coltivatore diretto o Iap iscritti nella previdenza agricola.

Analoga procedura deve essere seguita dal socio coltivatore diretto o Iap di società semplici che dovrà riportare la quota dei redditi dei terreni a lui spettante, nel quadro RH 13 e li si ferma. Invece i soci della altre società di persone (Snc e Sas), anche se hanno optato per la tassazione in base al reddito agrario non possono usufruire di questa esclusione appartenendo alla categoria del reddito di impresa.

Ma la casistica è complessa. Formuliamo qualche caso concreto. Il proprietario, in possesso della qualifica professionale con iscrizione Inps, che coltiva direttamente il terreno è titolare sia di reddito dominicale che di reddito agrario ma entrambi i redditi finiranno nella colonna «reddito fondiario non imponibile» compreso nel quadro RA del modello dichiarazione dei redditi.

Invece il medesimo proprietario che coltiva il terreno sprovvisto della qualifica di Iap o di coltivatore diretto siccome assolve l’Imu non dichiara il reddito dominicale e assoggetterà ad Irpef solo il reddito agrario.

L’affittuario del terreno che dichiara solo il reddito agrario, lo tassa nel solo caso in cui non sia iscritto nella gestione previdenziale di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, in quanto se in possesso delle qualifiche lo indica nella casella del reddito fondiario non imponibile.

Il proprietario di un terreno affittato non ha alcuna agevolazione e quindi dichiara il reddito dominicale anche se sul terreno ha corrisposto l’Imu.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©