FISCO E AGRICOLTURA/La chance del reddito agrario per la produzione di biometano
Dopo il biogas e l’energia elettrica arriva il biometano. Si tratta di un’ottima soluzione per produrre carburanti “puliti” utilizzando i reflui zootecnici e rientrando interamente nel reddito agrario.
L’articolo 1, comma 423, della legge 266/2005, dispone che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo, sono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. La norma prevede anche una tassazione parziale del reddito derivante dalla produzione di energia per la parte che eccede la tariffa incentivante e la franchigia, con il coefficiente del 25%, ma questo regime non riguarda i carburanti come è il biometano.
La circolare 32/E/2009 definisce carburanti il bioetanolo, il biodiesel, il biogas carburante ovvero il gas combustibile ricavato dalla biomassa e cioè dalla parte biodegradabile dei rifiuti; il prodotto deve essere trattato in un impianto di purificazione al fine di ottenere una qualità analoga a quella del gas naturale.
La definizione di biometano la fornisce anche l’articolo 1 del Dm 2 marzo 2018 il quale dispone che per biometano si intende il combustibile ottenuto da biogas a seguito di opportuni trattamenti chimico-fisici, anche svolti a seguito del trasporto del biogas in luogo diverso da quello di produzione che soddisfi le caratteristiche fissate dall’autorità competente.
La dieta prevista per l’alimentazione dell’impianto che produce biogas e che successivamente viene purificato in biometano, prevede una percentuale molto elevata dei reflui zootecnici e per un rimanente 30%, foraggi di scarso pregio come il triticale.
La produzione di biometano è quindi un ottimo completamento reddituale per le aziende zootecniche che producono molti reflui zootecnici, che cosi possono diventare produttivi di reddito e non un costo per lo smaltimento. È anche necessario che l’impresa agricolo-zootecnica sia situata nella vicinanze della rete per il trasporto del biometano ai clienti finali.
Con la produzione di biometano si ottengono i Cic e cioè i certificati di immissione al consumo calcolati secondo le procedure del Gse. Per i produttori di biometano avanzato è previsto il riconoscimento di un valore pari a 375 per ogni «Cic» per una durata massima di dieci anni. Il Gse può ritirare il biometano anche parzialmente ad un prezzo pari al 95% del prezzo medio mensile registrato sui mercati a Pronti.
Si ribadisce che sotto il profilo fiscale la produzione di biometano rientra nel reddito agrario alla condizione che l’impresa agricola produca la prevalenza delle biomasse impiegate. Le regole sono quelle note ed introdotte dalla circolare dell’agenzia delle Entrate 32/2019. Ma in questo caso non si potranno adottare le regole relative al confronto delle quantità o dei valori in quanto il biometano viene prodotto prevalentemente con i reflui zootecnici privi di valore; quindi occorre valutare a valle la produzione di biometano prodotto conoscendo l’indice di conversione delle biomasse impiegate.
Ai fini dell’Iva la cessione di biometano è soggetta alla aliquota Iva del 10% (voce n. 103 della tabella A, parte terza allegata al decreto Iva).