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FISCO E AGRICOLTURA/Niente bonus piccola proprietà contadina per l’acquisto del terreno affittato

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di Gian Paolo Tosoni

Il terreno acquistato occupato da un affittuale non consente le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina a favore del coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (Iap) acquirente. Lo precisa la sentenza 3821/2018 della Cassazione .

Si ricorda che gli acquisti di terreni agricoli, da parte dei soggetti che rivestono queste qualifiche, usufruiscono della applicazione delle imposte fisse di registro ed ipotecaria ed è dovuta la sola imposta catastale dell’uno per cento. La legge 604/1954 come la attuale (Dl 194/2009 convertito nella legge 25/2010) prevedono che decadono dai benefici fiscali coloro che prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della stipula degli atti alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.

Il caso esaminato dalla Cassazione riguarda l’acquisto di un terreno affittato e per di più riaffittato per un anno anche dagli acquirenti che avevano chiesto i benefici fiscali. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso dell’acquirente mentre la Commissione regionale aveva condiviso la revoca dei benefici da parte dell’agenzia delle Entrate, sentenza confermata quindi anche dalla Cassazione. In effetti se il terreno acquistato è concesso in affitto non è possibile usufruire dei benefici fiscali noti con la definizione storica della piccola proprietà contadina.

Nella fattispecie esaminata il terreno era affittato al momento dell’acquisto ed i ricorrenti sostenevano che la norma che sancisce la agevolazione non prevede che all’atto dell’acquisto il terreno sia disponibile e quindi immediatamente coltivabile a cura dell’acquirente. Tale affermazione è vera. Tuttavia la circostanza che il fondo agricolo sia occupato da altri non consente di realizzare il precetto normativo della coltivazione diretta per cinque anni a cura dell’acquirente a decorrere dalla data dell’acquisto. In passato la Corte di cassazione (sentenza 7 settembre 2007 n. 18849), aveva riconosciuto legittimo il beneficio se l’acquirente una volta acquistato il terreno avesse posto in essere tutte le condizioni per liberarlo dall’affittuale. Ma nel caso esaminato il contratto di affitto era stato addirittura prorogato di un anno anche dopo l’acquisto e questo a nostro parere ha effettivamente compromesso la agevolazione. Anche l’agenzia delle Entrate ha fondato la sua pretesa proprio dalla concessione della proroga del rapporto di affittanza con ciò dimostrando la non volontà della immediata e diretta coltivazione del terreno a cura dell’acquirente.

A parere di chi scrive è importante giudicare la condotta dell’acquirente, come anche la Cassazione ha avuto modo di precisare; infatti è possibile che per un terreno acquistato con i benefici fiscali, non operi la decadenza nel caso in cui la mancata coltivazione immediata da parte dell’acquirente derivi da cause di forza maggiore e da fatti obiettivi sopraggiunti non riconducibili alla volontà dell’acquirente. Si cita ad esempio il caso di terreno acquistato all’asta e concesso in affitto talvolta anche in modo strumentale per scoraggiare l’acquisto. Il terreno acquistato ed occupato da un affittuale a nostro parere può comunque usufruire dei benefici fiscali se l’acquirente pone in essere tutte le iniziative (causa legale) per liberare il fondo. L’acquirente del terreno deve quindi dimostrare la massima diligenza e dimostrare il forte interesse a coltivatore il terreno acquistato il più presto possibile in quanto l’agevolazione dell’imposta di registro e ipotecaria fisse è rivolta a favorire l’effettiva coltivazione del terreno a cura dell’acquirente.

Cassazione, sentenza 3821/2018

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