FISCO E AGRICOLTURA/Società agricole, l’obbligo della dichiarazione Irap resta per i diritti camerali
I soggetti che esercitano attività agricole rientranti potenzialmente nel reddito agrario all’articolo 32 del Tuir, indipendentemente dalla natura giuridica e dalle modalità di determinazione del reddito (reddito agrario o impresa) non sono soggetti ad Irap e quindi non devono presentare la relativa dichiarazione. Tuttavia le società che determinano il diritto dovuto alla Camere di commercio in base al fatturate, ovvero tutte le società escluse le società semplici, devono compilare il modello soltanto per tale scopo.
Oltre alle imprese agricole rientranti potenzialmente nel reddito agrario sono escluse da Irap le cooperative agricole che trasformano, manipolano e vendono prodotti conferiti prevalentemente dai soci (articolo 10 del Dpr 601/73) e le cooperative forestali (articolo 8 del Dlgs 227/2001).
Di riflesso sono soggette ad Irap le attività agricole non rientranti nel reddito agrario.
Riportiamo l’elenco delle attività agricole che devono essere oggetto di dichiarazione con le modalità di determinazione della base imponibile; ricordiamo che per le imprese individuali e società semplici il valore della produzione si determina facendo la differenza fra l’ammontare dei corrispettivi e degli acquisti destinati alla produzione, come risultano dalla contabilità Iva. Inoltre le istruzioni ministeriali al modello Irap forniscono le indicazioni in ordine alla scomposizione tra il valore della produzione escluso da Irap da quello soggetto. Ulteriori indicazioni sono state fornite dalla risoluzione 93/E/2017.
Le attività soggette a Irap
●Allevamento di animali con terreni potenzialmente insufficienti a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari. In questo caso ai fini della determinazione del reddito si seguono i criteri di cui al Dm 15 marzo 2019. Ottenuto il numero degli animali eccedenti lo si rapporta al numero complessivo degli animali allevati (quadro RD) e la percentuale la si applica al valore della produzione ottenendo così la base imponibile Irap. Il metodo deve essere adottato anche dai soggetti che determinano il reddito in base al bilancio (esempio spa).
● Attività agrituristiche; generalmente tali attività sono gestite con contabilità separata ai sensi dell’articolo 36 del decreto Iva e quindi la contabilità separata, fornisce il valore della produzione soggetto ad Irap nei modi ordinari. Qualora non sia tenuta la contabilità separata in quanto entrambe le attività (agricola ed agriturismo) rientrano nel regime normale Iva, si può ricorrere alla contabilità sezionale.
●Attività connesse quali la produzione di beni non compresi nel decreto ministeriale 15 febbraio 2015 ovvero prestazioni di servizi (articolo 56 bis del Tuir). In questo caso il valore della produzione è determinato sulla base del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e proventi riferibili all’attività agricola oltre i limiti del reddito agrario e l’ammontare complessivo dei ricavi .
● Attività di produzione di energia elettrica in quanto una parte del reddito rientra nel reddito di impresa. Il comma 423 della legge 266/2005 stabilisce che la produzione di energia elettrica rientra nel reddito agrario nei limiti della franchigia (2,4 milioni di Kwh per la produzione mediante biogas e 260mila per il fotovoltaico) nonché per i proventi corrispondenti alla tariffa incentivante. I ricavi eccedenti concorrono a formare il reddito nella misura del 25%. Questo regime si applica non solo per le persone fisiche e società semplici, ma anche alle snc, sas ed srl agricole che hanno optato per la tassazione catastale.
In questo caso la base imponibile Irap si può calcolare sommando al reddito determinato forfetariamente il costo degli interessi passivi ed il personale impiegato per tale attività; il costo del personale a tempo indeterminato viene poi dedotto. Gli interessi passivi che concorrono a formare la base imponibile Irap si ritiene debbano essere assunti in rapporto ai ricavi rilevanti (al netto della franchigia e della tariffa incentivante) e l’ammontare complessivo dei ricavi relativi alla energia elettrica.
In tutti i casi la deduzione del costo del personale dipendente spetta in relazione ai lavoratori impiegati nelle attività soggette ad Irap ed in caso di uso promiscuo la scomposizione avviene con la stessa proporzione del valore della produzione.
Infine bisogna pensare anche al diritto camerale. Quindi la dichiarazione deve essere compilata anche dalle società agricole che pur essendo esenti dall’imposta regionale, devono determinare il contributo dovuto alla Camera di commercio in base al fatturato. Le istruzioni al modello Irap precisano infatti che i soggetti che svolgono esclusivamente attività agricole, potenzialmente rientranti nel reddito agrario per le quali è prevista l’esclusione da Irap, non sono tenuti a presentare la dichiarazione Irap ad eccezione di quelle che determinano il diritto camerale annuale in base al fatturato. Per le attività esenti da Irap, il valore della produzione viene riportato fra le variazioni in diminuzione (codice 99).