Controlli e liti

FISCO E SENTENZE/Le pronunce di Milano: avviamento, redditometro e accertamento

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di Enrico Holzmiller, Cecilia Cantaluppi e Gaetano Sirimarco

La difesa sulla rideterminazione dell’avviamento può basarsi solo su contestazioni di principio. Il redditometro e l’imputazione del reddito pro quota. La notifica degli avvisi di accertamento. La validità delle sentenza di primo grado. Sono questi i temi della rassegna delle principali pronunce della Ctr Lombardia e Ctp Milano.

Quale difesa contro la rideterminazione dell’avviamento

La vicenda in commento prende spunto da un atto di compravendita avente ad oggetto un’attività di bar-caffetteria, a fronte del quale l’agenzia delle Entrate ha rettificato il valore di avviamento dichiarato, emettendo di conseguenza relativi avvisi di accertamento. Il giudice di primo grado non ha condiviso la metodologia seguita dall’Agenzia, basata sulla media dei ricavi degli ultimi tre anni, senza considerare indici desumibili dai bilanci oltre all’attuale periodo di crisi economica.
Secondo la commissione regionale, non esiste un parametro legale di definizione del valore dell’avviamento aziendale; in termini del tutto empirici l’Ufficio, nel caso di specie, ha utilizzato l’articolo 4 comma 2 del Dpr 460/1996 (disposizione abrogata, in quanto parte del regolamento di attuazione delle previsioni dettate dall’articolo 2 ter del Dl 564/1994, a sua volta abrogato dall’articolo 17, comma 1, lettera b) del Dlgs 218/1997) il quale prevedeva di far riferimento agli «elementi desunti dagli studi di settore». In particolare, se è pur vero che la normativa (ancorché abrogata) individuava come parametro non gli esiti degli studi di settore in sé, bensì i parametri a tal fine dettati, è altrettanto vero che le contribuenti, salvo la contestazione di principio, non hanno effettuato una complessiva ricostruzione di tali parametri oltre che individuare concreti dati di bilancio in modo tale da rilevare che l’esito tout court preso in considerazione dall’amministrazione fosse inadeguato; in una situazione siffatta, la commissione ha ritenuto di riformare solo parzialmente la sentenza di primo grado, rideterminando (riducendo) la maggiore imposta accertata.

Sentenza CTR Lombardia n. 5227/2017


Nel redditometro imputazione del reddito pro quota

Nell’ accertamento induttivo sintetico sul reddito Irpef cosiddetto redditometro, il reddito complessivo familiare è da imputare pro quota ai componenti del nucleo e rettificato solo nel caso in cui il reddito così rideterminato presenti uno scostamento maggiore al 25% rispetto a quello dichiarato. Nel caso di specie l’Ufficio appellante, pur considerando il reddito complessivo del nucleo, ometteva di imputare pro quota i beni tra moglie e marito, sostenendo che solo quest’ultimo fosse «fornitore esclusivo delle risorse economiche». I giudici di secondo grado, confermando quanto espresso dai primi giudici, hanno respinto l’appello e ribadito la legittima imputazione pro quota dei redditi del nucleo famigliare.

Sentenza CTR Lombardia n. 5224/2017


Notifica avvisi di accertamento, l’onere è assolto con l’avviso di ricevimento

Il caso trattato dai giudici milanesi è riferito a un contribuente che ha proposto appello avverso alla sentenza di primo grado sostenendo che le cartelle esattoriali emesse dovevano essere annullate se l’Agente della riscossione non avesse prodotto l’originale dell’avviso di accertamento. I giudici hanno respinto l’appello poiché la mancanza dell’originale dell’avviso di accertamento non risulta produrre alcuna doglianza specifica a confutare la validità della notifica.
Ma vi è di più: l’articolo 26, comma 1, del Dpr 602/1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all’ufficiale postale, alternativa rispetto alla notificazione a mezzo dell’ufficiale giudiziario. In tale caso la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata di notifica, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella. Pertanto, non è onere dell’agente della riscossione depositare in giudizio la copia della cartella di pagamento ai fini della prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data, né la redazione di una apposita relata.
L’onere della prova è assolto mediante la produzione dell’avviso di ricevimento.

Sentenza CTR Lombardia n. 5116/2017


Sulla validità delle sentenza di primo grado

Le cartelle esattoriali, inviate sulla base di una sentenza del giudice di primo grado, si considerano valide e legittime fintantoché non viene emessa la sentenza a conclusione del secondo grado di giudizio.
Nel caso di specie, l’attenzione si era posta sulla validità della sentenza da cui originavano gli avvisi di liquidazione. Le cartelle, sulla cui base era stato intimato il pagamento, sono state considerate legittime dai giudici in commento (ai quali si era appellata l’Agenzia avverso il ricorso parzialmente vinto dal contribuente) poiché non era stata ancora emessa la sentenza dei giudici di secondo grado.
Tale decisione è supportata dal seguente assunto: coerentemente con la natura sostitutiva della sentenza del giudice superiore, le cartelle si considerano caducate solo a seguito dell’ordine di adeguamento impartito nella sentenza emessa a conclusione del relativo giudizio (II grado), fino ad allora, la sentenza del giudice di primo grado dispiega compiutamente i suoi effetti.

Sentenza CTR Lombardia n. 5204/2017

Hanno collaborato Domenico Crosti e Natalia Falco

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