FISCO E SENTENZE/Le pronunce di Milano: catasto, prima casa e contributi
La Commissione tributaria di Milano si è espressa su una serie di casi riguardanti l’importanza dell’osservazione del termine dilatorio da parte dell’amministrazione fiscale, la possibilità di effettuare un riaccatastamento senza effettuare fisicamente il sopralluogo, la disapplicazione dell’imposta di pubblicità sul gabbiotto per le fototessere, la perdita dell’agevolazione acquisto prima casa se l’inquilino non se ne va; la possibilità per il lavoratore che fruisce di esodo incentivato di dedurre i contributi volontari Inps.
Tra i «casi di particolare e motivata urgenza» non c’è il fallimento societario
Richiamando gli insegnamenti della Suprema Corte e della Corte di Giustizia UE che si sono espressi con riguardo all’obbligatorietà del contraddittorio preventivo (nel caso di specie, per operazioni elusive), i giudici milanesi hanno innanzi tutto ricordato che è stata introdotta nell’ordinamento italiano (articolo 12, comma 7, legge 212/2000), una concreta forma di collaborazione tra amministrazione e contribuente attraverso la previsione di un termine dilatorio di 60 giorni, con la conseguenza che l’inosservanza di tale termine, in assenza di qualificate situazioni di urgenza, non può che determinare l’invalidità dell’avviso di accertamento emanato prematuramente.
Nel caso di specie l’Ufficio si era difeso invocando proprio la «particolare e motivata urgenza» – eccezione alla regola dei 60 giorni – ed individuando la stessa nella situazione fallimentare della società contribuente. Al riguardo, la Commissione ha ritenuto che proprio l’esistenza di una procedura concorsuale del fallimento, stante la sua natura pubblicistica, non rientrasse tra i casi di “particolare e motivata urgenza” costituendo, invece, un elemento di garanzia per l’azione accertativa dell’Ufficio.
• Sentenza CTR Lombardia n. 3477/2017
Il riaccatastamento è possibile anche senza sopralluogo “fisico”
Con la Sentenza in epigrafe, i Primi Giudici, non accolgono le doglianze del contribuente, il quale aveva impugnato un accertamento catastale basato su una modifica della categoria dell’immobile (da A/2 ad A/1) ritenendolo infondato ed incongruente e quindi insufficientemente motivato, frutto di una rideterminazione effettuata sulla base di un esame generico della dichiarazione do.c.fa., senza riscontro effettivo da sopralluogo. A parere dei Giudici, in base agli atti ed alle caratteristiche dell’immobile accertato, le eccezioni di merito proposte dal contribuente a sostegno della categoria dichiarata (A/2) restano prive di pregio a fronte della corretta rideterminazione operata dall’Ufficio.
• Sentenza CTP Milano n. 5205/2017
Imposta di pubblicità non dovuta per l’insegna sul gabbiotto per fototessere
La sentenza in commento deriva da appello promosso da una società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione per il mancato pagamento, da parte del contribuente, dell’imposta di pubblicità esposta sulle apparecchiature automatiche per le foto-tessere. I Giudici della CTR respingono il ricorso e confermano la sentenza di primo grado chiarendo che la postazione di ogni macchina automatica e la presenza del nominativo della società contribuente costituisce un’insegna e non un mezzo pubblicitario, infatti la stessa costituisce una sede dell’attività e ha la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività commerciale. Tenendo altresì conto che, l’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali che contraddistinguono le sedi con una superficie complessiva che non superiore ai 5 mq (articolo 2-bis del Dl 13/2002) qual è il caso di specie.
• Sentenza CTR Milano n. 3489/2017
Agevolazione acquisto prima casa negata se l’inquilino non se ne va
La fattispecie trattata si riferisce alla possibilità di usufruire delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa. A tal proposito, l’agevolazione per l’acquisto della prima casa prevista dalla nota II bis, della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986, spetta alla sola condizione che, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dall’atto, il contribuente stabilisca, nel Comune ove ubicato l’immobile, la propria residenza. Un eventuale mancato rilascio dell’immobile nuovo da parte del “conduttore” (ossia di un locatario) non costituisce “circostanza inevitabile ed imprevedibile” tale da impedire il cambiamento di residenza.
• Sentenza CTR Milano n. 3481/2017
Il contributo volontario all’Inps è deducibile
A seguito di un’operazione di esodo incentivato, il ricorrente (ex dipendente di un istituto di credito) aveva effettuato dei versamenti a titolo di contributo volontario al fine di perfezionare i requisiti per la pensione di anzianità Inps, che non aveva fino a quel momento maturato.
La deducibilità dei contributi previdenziali da parte delle persone fisiche è prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera e) del Tuir. In particolare, con l’articolo 13 del Dlgs 47/2000 si è compiuta una totale equiparazione in termini di deducibilità, tra contributi obbligatori, versati in ottemperanza a disposizioni di legge, e contributi facoltativi versati alla gestione previdenziale di appartenenza.
Il contribuente è legittimato a presentare istanza di rimborso qualora in sede di compilazione del modello Cud vengano inserite tali somme tra i redditi percepiti.
Secondo i giudici milanesi, la spesa sostenuta dal soggetto (ricorrente) costituisce onere deducibile che può essere portata in diminuzione del reddito complessivo; da ciò consegue che, nel caso in cui il reddito, a seguito delle deduzioni, risulta pari a zero, come nel caso di specie, il contribuente ha diritto di chiedere il rimborso delle ritenute Irpef.
• Sentenza CTP Milano n. 5201/2017
Hanno collaborato: Gaetano Sirimarco e Natalia Falco