Controlli e liti

FISCO E SENTENZE/Le pronunce di Milano: iscrizione a ruolo, Tari e raddoppio dei termini

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di Enrico Holzmiller, Cecilia Cantaluppi e Natalia Falco

La Commissione tributaria di Milano si è espressa su una serie di vicende riguardanti i controlli sulla contabilità effettuati dalle Entrate, il raddoppio dei termini, l’iscrizione a ruolo delle somme in caso di contenzioso passato in giudicato e l’applicazione delle tariffe Tari. Ecco nel dettaglio i principi espressi dai giudici tributari.

Iscrizione a ruolo delle somme dovute non modificabili in caso di contenzioso passato in giudicato
È legittimo l’operato dell’ufficio che iscrive a ruolo i 2/3 delle somme previste dalle cartelle di pagamento riferite ad un contenzioso, ormai passato in giudicato, sul quale la commissione tributaria si era già espressa parzialmente a favore del ricorrente. Tutto ciò, fatto salvo il caso in cui l’ammontare dei suddetti “2/3” sia affetto da un errore di calcolo “contabile”.
Sentenza Ctp Milano n. 5195/2017


Presunzioni di “nero” negate se l’Agenzia verifica la contabilità solo formalmente e parzialmente
La situazione in oggetto, sottoposta ai giudici milanesi, è riferita ad un socio straniero di una Srl italiana, il quale – secondo l’agenzia delle Entrate, risultava aver ricevuto, come restituzione di un finanziamento soci, un importo superiore a quello inizialmente erogato. Da qui, l’accertamento di supposti ricavi non contabilizzati dalla Srl italiana, con presunzione di attribuzione iuris tantum di utili extra bilancio tra i soci per il medesimo importo, stante la compagine di società di capitali a ristretta base sociale con vincolo di solidarietà e reciproco controllo.
I giudici arrivano alla conclusione che l’accertamento presuntivo deve essere negato, nel caso di specie, in quanto il contribuente è stato in grado di dimostrare che la presunzione del “nero” si è basata su una visione parziale della contabilità da parte dell’ufficio, nonché su una lettura eccessivamente formalistica delle scritture contabili, prevalendo la sostanza sulla forma (sostanza secondo la quale, in concreto, si è dimostrato non sussistere alcuna restituzione ultronea).
Sentenza Ctp Milano n. 5208/2017


Il raddoppio dei termini vale solo con trasmissione all’autorità giudiziaria
Con la sentenza in epigrafe viene accolto l’appello della società contribuente, condannando l’ufficio al pagamento delle spese di lite e ribaltando il verdetto di primo grado.
I giudici, esaminato il principale motivo d’appello, hanno ricostruito il quadro giuridico sul raddoppio dei termini dell’accertamento che, così come riscritto dalla legge di Stabilità per il 2016, può essere esercitato dal’amministrazione finanziaria in presenza di determinate condizioni, tra cui la circostanza che la notitia criminis sia presentata o trasmessa all’autorità giudiziaria entro i termini ordinari di accertamento. Ciò vale anche per i periodi d’imposta precedenti al 2015, per abrogazione della clausola di salvaguardia contenuta nel precedente Dlgs n.128/15. Nel caso di specie la denuncia del reato alla relativa Procura ha avuto luogo ben oltre il termine quadriennale ordinario di accertamento.
Sentenza Ctr Milano n. 3486/2017


Incostituzionalità delle disposizioni ex tunc
Nella sentenza in commento i giudici della Ctr di Milano chiariscono che la portata temporale dell’efficacia delle sentenze dichiarative dell’incostituzionalità di norme di legge comporta l’espunzione della disposizione dall’ordinamento giuridico, ma salva i rapporti esauriti. Nel caso di specie, il contribuente appellante dichiara la nullità delle cartelle di pagamento ricevute in quanto sottoscritte da dirigente decaduto per non aver espletato concorso pubblico. I giudici respingono l’appello chiarendo che l’incostituzionalità del regime legale di reiterazione delle proroghe per le posizioni dirigenziali, in attesa dell’espletamento dei concorsi, come promosso dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015, non produce alcun effetto giuridico sugli atti firmati da funzionari chiamati dall’amministrazione finanziaria a ricoprile le cariche interinalmente e comunque regolarmente incardinati presso la stessa. Inoltre, si evidenzi che la nullità dell’atto ex art. 42 del Dpr 600/1973 è connessa al difetto di sottoscrizione e non all'illegittimo esercizio del potere di firma.
Sentenza Ctr Milano n. 3472/2017


Le tariffe Tari sono applicabili sulla base del regolamento comunale
I comuni, a seguito dell’introduzione della Tari con legge di Stabilità 2014, hanno realizzato dei sistemi che permettono di misurare la quantità di rifiuti a loro conferiti cosicché si possa pervenire alla parte variabile del tributo sulla base dei criteri stabiliti dal Dpr n. 158/1999.
Nel caso affrontato dai giudici, il regolamento comunale prevede che la tariffa applicabile sia unica per le superfici facenti parte la medesima unità locale, ferma la possibilità di applicare delle tariffe differenziate in ragione della specifica tipologia d’uso dell’unità locale «con autonoma e distinta utilizzazione, espressamente dichiarata o accertata d'ufficio».
In questo caso è pertanto plausibile e giustificata una differenziata tariffazione, con conseguente attribuzione ad una specifica categoria tariffaria, essendo la stessa definita sulla base dalla tipologia di attività svolta nonché quantità-qualità dei rifiuti che il contribuente ha prodotto.
Sentenza Ctp n. 5194/2017

(Hanno collaborato Domenico Crosti e Gaetano Sirimarco)

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