Controlli e liti

FISCO E SENTENZE/Le pronunce di Milano: transfer pricing, successione societaria, integrativa

di Enrico Holzmiller, Cecilia Cantaluppi e Domenico Crosti

Transfer pricing: il Tnmm non “scalza” il Cup del contribuente, se non vengono provate criticità. Legittimazione processuale in capo ai soci se la società cessa. I termini per la dichiarazione integrativa a favore sono validi per tutte le situazioni non ancora definite. Ente non commerciale – assenza di democraticità interna. Sono questi i temi della rassegna delle principali pronunce della Ctr Lombardia e Ctp Milano.

Transfer Pricing: il Tnmm non prevale sul Cup se non ci sono criticità

La vicenda trae origine da una contestazione formulata dall’Ufficio circa il metodo utilizzato dal contribuente in ambito Transfer Pricing. Da quanto si evince dalla sentenza, la Società contribuente (qui resistente, dopo la vittoria di primo grado) ha proposto un metodo di verifica dei prezzi di trasferimento basato sul Cup (Comparable uncontrolled method). Com’è noto, ancorché allo stato attuale la gerarchia dei metodi assuma una connotazione più blanda rispetto al passato, è comunque un metodo basato sulle singole transazioni, e pertanto degno di massima affidabilità.
La problematica del Cup, semmai, risiede nella difficoltà di trovare transazioni effettivamente comparabili, relegandone l’applicazione, di fatto, a poche casistiche (quale, ad esempio, quella delle Commodities).
Partendo da questo assunto, pare corretta la decisione dei giudici che hanno rigettato l’applicazione del metodo Tnmm (Transactional net margin method), applicato ed invocato dall’Ufficio, in assenza, da parte di quest’ultimo, di contestazioni concrete sull’applicabilità del metodo Cup.

Sentenza CTR Milano n. 3819/2018


Legittimazione processuale in capo ai soci se la società cessa

A seguito dell’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono – il che sacrificherebbe ingiustamente i diritti dei creditori sociali – ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti “pendente societate”. Ne discende che i soci, successori della società, subentrano, altresì, nella legittimazione processuale facente capo all’ente (Cassazione, Sezioni Unite, 6070/13) – la cui estinzione è equiparabile alla morte della persona fisica, ai sensi dell’articolo 10, Codice di procedura civile, – in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovverosia a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (Cassazione 9418/2001, 20874/2004, 23765/2008).

Sentenza CTR Milano n.3798/2018


I termini per l’integrativa a favore validi per tutte le situazioni non definite

Nella fattispecie in commento, relativa ad un asserito invio tardivo di dichiarazione dei redditi (Unico 2012) ai fini del riporto di un credito ricerca e sviluppo nel quadro RU, i giudici respingono l’appello dell’ufficio e confermano che l’articolo 5, Dl 193/2016 si limita a sostituire l’articolo 8bis del Dpr 322/98 con la conseguenza che, dall’entrata in vigore della norma, il termine di cinque anni per l’invio della dichiarazione integrativa è applicabile a tutte le situazioni non ancora definite. Infine, richiamando la sentenza della Cassazione 13378/2016, chiarisce che il contribuente, in sede contenziosa, può sempre far valere i propri diritti sostanziali.

Sentenza CTR Brescia n. 3802/2018


Associazione sportiva dilettantistica, va dimostrata la scarsa democraticità

Con la sentenza in epigrafe, i giudici affrontano il delicato problema dei requisiti essenziali in capo alle associazioni sportive dilettantistiche, e in particolar modo il tema delle democraticità tra associati. La Commissione Tributaria respinge l’appello dell’Ufficio (e conferma la decisione di primo grado), in quanto l’Ufficio, nel tentativo di contestare l’esistenza dei requisiti di associazione sportiva dilettantistica, all’atto pratico aveva sollevato un solo rilievo, attinente la scarsa democraticità della vita interna. I giudici dell’Appello, pur considerando tale rilievo come punto importante della controversia, hanno ritenuto che lo stesso non sia fosse adeguatamente comprovato dall’Ufficio: per le assemblee l’associazione affiggeva avvisi in bacheca e quindi si affidava al passaparola tra gli associati; un maggiore formalismo così come invocato dall’Ufficio, nel caso di specie, non avrebbe potuto ottenere diffusione più ampia.

Sentenza CTR Milano n. 3814/2018


Ha collaborato Gaetano Sirimarco

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