Imposte

Fisco, maglie strette se l’incentivo all’esodo fa previdenza

Per l’agenzia delle Entrate l’incentivo all’esodo non è equiparabile al Tfr

di Antonello Orlando

Con l’interpello 323/2022 l’agenzia delle Entrate ha affermato che l’incentivo all’esodo non è equiparabile al Tfr ai fini dell’esenzione fiscale in fase di trasferimento al fondo pensione complementare.

Partendo da questa lettura, si può pensare a un piano analogo, basato sulla destinazione non alla previdenza complementare, ma ai contributi volontari Inps. In tal caso il datore di lavoro di norma non può destinare i versamenti volontari direttamente all’istituto, ma deve prima riconoscere l’incentivo al lavoratore, che lo vedrà dunque tassato con aliquota del Tfr, e lo potrà poi versare, a cadenza trimestrale una volta ricevuta l’autorizzazione. I contributi volontari sono completamente deducibili dal reddito, ma sempre per l’imponibile fiscale delle somme assoggettate a tassazione ordinaria, escludendo così le cifre percepite a titolo di incentivo all’esodo. Inoltre se il primo anno il lavoratore potrà avere una deduzione riconosciuta sugli ultimi stipendi, nel secondo anno la deduzione appare destinata a rimanere non utilizzata.

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