Imposte

Flat tax al 7% con la pensione integrativa negli Usa

La risposta a interpello 616: il programma Sepp apre al regime agevolato per chi si trasferisce al Sud

di Antonio Longo

Il sistema pensionistico complementare americano consente l’accesso alla flat tax (7%) su tutti i redditi esteri del pensionato che si trasferisce al Sud Italia. La conferma arriva dalle Entrate nella riposta a interpello 616/2021.

L’istante si dichiara residente ai fini fiscali negli Stati Uniti da oltre 10 anni e intende trasferire la residenza in uno dei Comuni del Sud Italia. Pur non avendo ancora raggiunto l’età pensionabile, intende beneficiare di un programma di previdenza complementare denominato Substantial equal periodic payments (Sepp). Il piano consente all’interessato di percepire, prima del raggiungimento dell’età pensionabile, alcune somme prelevate da un conto pensionistico individuale (individual retirement account); ciò può avvenire per 5 anni fino al raggiungimento dei 59,5 anni, se tale soglia è successiva alla scadenza del quinquennio.

La disciplina dell’articolo 24-ter del Tuir – oggetto della richiesta di chiarimenti - si applica alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in uno dei comuni di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20mila abitanti, o in uno dei comuni, con popolazione non superiore a 3mila abitanti, colpiti dal sisma del 2016.

Per l’accesso al regime non rileva la nazionalità, purché il soggetto sia stato residente fiscale all’estero negli ultimi 5 anni in un Paese con il quale l’Italia abbia una Convenzione contro le doppie imposizioni o un Tiea, ovvero che aderisca alla Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa. Al ricorrere di queste condizioni, i redditi di qualunque natura prodotti all’estero (non solo le pensioni quindi) possono essere assoggettati ad un’imposta sostitutiva del 7%, applicabile per un periodo massimo di 10 anni. Condizione necessaria è che il soggetto percepisca «redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri».

Vi rientrano tutti gli emolumenti percepiti dopo la cessazione di un’attività lavorativa (ad esempio, anche il trattamento pensionistico percepito da un ex lavoratore autonomo; si veda la circolare 21/E/2020).

L’espressione «pensioni di ogni genere» - contenuta nell’articolo 49 - porta peraltro a concludere che siano comprese nell’ambito oggettivo anche tutte le indennità una tantum erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può anche prescindere dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso specifico, la finalità previdenziale del Sepp garantisce di fatto al dipendente una pensione integrativa nella forma di rendita e/o di capitale della pensione obbligatoria, sia pure prima del raggiungimento dell’età pensionabile. L’Agenzia ritiene quindi che l’istante possa beneficiare della tassazione sostitutiva di favore.

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