Adempimenti

FOCUS REDDITI SC/Niente più indicazione dei costi black list nel modello

di Michele Brusaterra

Niente più segnalazioni in dichiarazione per le operazioni intercorse con soggetti black list. I commi da 10 a 12-bis dell’articolo 110 del Tuir, ora abrogati, disponevano la indeducibilità delle spese e gli altri componenti negativi che derivavano da operazioni intercorse con imprese che fossero residenti ovvero localizzate in Stati o territori black list.Per poter individuare con facilità le spese e componenti negativi, le norme in commento prevedevano l’indicazione, in appositi righi della dichiarazione dei redditi, dell’ammontare complessivo dei valori delle operazioni black list, prima come variazione in aumento e poi come variazione in diminuzione, all’interno del quadro RF del modello Unico. Non solo: per poter beneficiare della deduzione dei predetti costi, in caso accertamento è indispensabile che il contribuente provveda a fornire la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere «rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione».

Le modifiche normative
Vista la difficoltà di reperire la documentazione per sostenere tale prova, formata anche da documentazione che doveva pervenire direttamente dal soggetto non residente che, naturalmente, non aveva, come non ha, alcun interesse nel prodigarsi per fornire supporto al proprio cliente italiano, il decreto internazionalizzazione, n. 147 del 2015, ha modificato in parte la norma non risolvendo, però, il problema di fondo appena brevemente esposto.
La modifica, infatti, si era concentrata sulla individuazione di una parte di spesa o altro componente negativo black list deducibile senza particolari prove, e su una parte, invece, che doveva essere sempre sostenuta da prove costituite dal contribuente nazionale. Più precisamente veniva previsto, con effetto dal periodo d’imposta 2015 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), che tali costi erano deducibili, senza particolari prove, «nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9», sempre de testo unico delle imposte sui redditi. Per la deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di reddito eccedenti tale valore che, naturalmente, devono avere avuto concreta esecuzione, è necessario, anche in questo caso, che le imprese residenti forniscano la prova, in caso di verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria, che le operazioni poste in essere «rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione». Anche per il periodo d’imposta 2015 rimaneva, quindi, l’obbligo di indicazione separata in dichiarazione dei redditi dei predetti importi.

La Stabilità 2016 (legge 208/2015), è intervenuta, però, nuovamente a modificare la norma in questione, con effetto dal periodo d’imposta 2016 o, meglio, a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, abrogando completamente i commi da 10 a 12-bis del Tuir. Pertanto, dal 2016 le spese derivanti da operazioni intercorse con soggetti black list sono trattate, a livello di deducibilità fiscale, alla stregua delle altre spese e nessuna particolare indicazione va inserita in dichiarazione dei redditi.

Le precedenti uscite del FOCUS REDDITI SC

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Il modello Redditi Sc 2017

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