Imposte

FOCUS REDDITI SP/La disapplicazione del regime delle società di comodo nel rigo RS11

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di Michele Brusaterra

Non è più necessario l’interpello per poter disapplicare le norme sulle società di comodo, ma è sufficiente autocertificare la presenza delle condizioni sufficienti per farlo.

L’articolo 30 della legge 724/1994 dispone in merito alle società cosiddette di comodo, ossia che risultano costituite o, comunque, utilizzate non tanto per svolgere una reale attività economica ma bensì per amministrare beni in favore dei soci o dei familiari a questi collegati.

È bene ricordare che le società di comodo si suddividono in due sottospecie: le società non operative e quelle in perdita sistematica. Mentre queste ultime cadono nella rete delle società di comodo qualora risultino essere in perdita fiscale nei cinque periodi d’imposta consecutivi precedenti al periodo d’imposta in corso ovvero in perdita fiscale in quattro periodi d’imposta di tale quinquennio e in uno, sempre del quinquennio in questione, con un reddito imponibile inferiore al così detto reddito minimo, le società non operative sono quelle che non raggiungono, nel singolo periodo d’imposta, un fatturato minimo determinato applicando delle percentuali ad alcuni beni posseduti e individuati dalla norma, presi nel loro valore medio dell’ultimo triennio.

Effetto di tali disposizioni è che se la società risulta essere di comodo, essa deve dichiarare un reddito minimo determinato sempre dalla norma, che può essere abbattuto solo dal super ammortamento; perdite fiscali pregresse e altre deduzioni fiscali non possono, infatti, portare il reddito al di sotto del minimo operativo. Per non applicare le norme in commento, le possibilità sono sostanzialmente tre:
1) ricadere in una delle cause di esclusione previste direttamente dall’articolo 30 della legge 724;
2) rientrare in una delle cause di disapplicazione, che per le società non operative sono elencate nel provvedimento del 14 febbraio 2008 mentre per quelle in perdita sistematica nel provvedimento del 11 giugno 2012;
3) presentare istanza di interpello.

Si tratta di un interpello probatorio che dal periodo d’imposta 2015 non è diventato più indispensabile. Viene previsto, infatti, che anche in assenza di interpello ovvero in presenza di interpello ma con risposta negativa da parte dell’agenzia delle Entrate, la società possa attestare autonomamente la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società non operative o in perdita sistematica con riferimento, in modo disgiunto, all’imposta sul reddito, all’Irap e all’Iva.

A tale proposito nel quadro RS, al rigo RS11 che fa parte della sezione «Verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo», sono presenti quattro caselle, due per l’Irpef, una per l’Irap e una per l’Iva, all’interno delle quali vanno indicati i codici che indicano la presenza di interpello («1»), l’assenza di interpello ma la presenza delle condizioni per disapplicare la normativa («2») e, infine, la presenza di interpello non accettato ma la presenza delle predette condizioni («3»).

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